Trib. Perugia, sentenza 09/05/2024, n. 764
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 9 maggio 2024 alle ore 10.49, innanzi alla giudice Simona Di Maria, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 2483 / 2021 pendente tra:
TE OS opponente
ITACAPITAL SRL opposta
Sono comparsi: per l'opponente, anche in sostituzione dell'Avv. Paolo Maria Codovini, l'Avv. Gabriele CORBUCCI per l'opposta, in sostituzione degli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, l'Avv. Elisa BATTISTONI
La giudice invita alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
Per parte opposta l'Avv. BATTISTONI si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali e alla documentazione versata in atti e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle stesse e perché la causa sia trattenuta in decisione.
Per parte opponente l'Avv. CORBUCCI si riporta all'atto di opposizione, in particolare ed in via principale a quanto rilevato ed eccepito al punto II circa la qualifica di fideiussore dell'odierno opponente, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e quindi con decadenza da parte dell'opposta dalla pretesa dell'adempimento dell'obbligazione da parte dello stesso opponente;
conclude come da note scritte del 02.05.2024
Al termine della discussione orale, la giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.00 e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 10.54 la giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito.
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Riaperto il verbale alle ore 13.02 la Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Simona Di Maria ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2483/ 2021 promossa da
TE OS, con il patrocinio degli Avv.ti G. Gabriele Corbucci e Paolo Maria Codovini
(dichiaratisi antistatari), come da procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Perugia, via Madonna Alta 138/A opponente contro
ITACAPITAL S.r.l., per mezzo della mandataria e procuratrice Kruk Italia S.r.l., con il patrocinio degli
Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e domiciliata presso i difensori al loro indirizzo telematico opposta
OGGETTO: mutuo chirografario;
coobbligazione/fideiussione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
1.1 Con atto di citazione notificato il 04.05.2021 il signor FA CE ha convenuto in giudizio
Itacapital S.r.l. (per mezzo della mandataria e procuratrice Kruk Italia S.r.l.) svolgendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 08.03.2021 (R.G.
799/2021), con il quale gli è stato ingiunto (in solido con PI SI o NI) il pagamento di €
36.645,24, oltre interessi e spese del procedimento, quale importo dovuto a seguito di decadenza dal beneficio del termine dal “finanziamento per prestito personale” n. 9206174 concesso da MP
S.p.a. il 05.02.2011 nel quale il signor SI/NI era indicato come “richiedente” e il signor pagina 2 di 8
CE come “coobbligato”, credito che – a seguito di plurime cessioni – è stato acquistato infine da
Italcapital S.r.l.
Ha contestando l'an della pretesa monitoria e, in via subordinata, il quantum svolgendo i seguenti motivi di opposizione.
I) Inadeguatezza del contratto prodotto a fornire prova dell'obbligazione dell'opponente dal momento che: (a) a fronte di un documento che risulta originariamente essere di 9 pagine, ne sono state prodotte solo 4, così che non sia possibile conoscere la totalità delle condizioni;
(b) la firma dell'opponente risulta apposta solo ad alcune pattuizioni/dichiarazioni (consenso al trattamento dei dati personali, specifica – e sola – approvazione ex art. 1341 c.c. degli artt. 2, 3, 5, 8 e 12 del contratto) che non costituiscono un autonomo contratto di coobbligazione dell'opponente;
(c) l'unico richiedente del finanziamento, quindi obbligato al rimborso, è il signor PI SI (o NI) che ha assunto tale obbligazione in forza dell'art. 2, mentre non vi è clausola sottoscritta dall'opponente in forza del quale anche questi avrebbe assunto l'obbligazione restitutoria, né è stato richiamato l'istituto della solidarietà passiva.
II) In via subordinata, per il caso in cui il contratto fosse ritenuto idoneo a fondare un'obbligazione dell'opponente, questi è da qualificarsi in senso tecnico come “fideiussore” a prescindere dal nome iuris utilizzato nel modello, non conoscendo l'ordinamento la figura del “coobbligato” quale soggetto che, pur estraneo al rapporto principale e senza aver prestato una garanzia, sarebbe comunque tenuto all'adempimento in solido con il debitore;
le conseguenze sono che: (a) il contratto di fideiussione deve rispettare i requisiti di cui alla delibera della Banca d'Italia n. 55/2005, a pena di nullità;
(b)
l'obbligazione fideiussoria si è estinta in forza dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore azionato le sue pretese verso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza, certamente intervenuta da tempo, visto che quella originaria era al 05.02.2016 e comunque il credito è stato ripetutamente ceduto pro-soluto in quanto passato a “sofferenze”.
III) In via ulteriormente subordinata, ha eccepito l'usurarietà degli interessi moratori o comunque il loro erroneo conteggio rispetto alla previsioni contrattuali, con conseguente necessità di un ricalcolo a mezzo di CTU.
Sulla base di tali motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e anche di essere autorizzato a chiamare in causa l'altro ingiunto signor SI o NI per sentirlo condannare a manlevarlo per il caso in cui la domanda monitoria fosse in