Trib. Firenze, sentenza 23/02/2024, n. 604
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 8888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 21.2.2024;
nel procedimento introdotto da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOTI MASSIMO ricorrente contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa: a) in via preliminare, per le
pagina 1 di 7 considerazioni sopra esposte, disporre la sospensione del decreto adottato dalla Questura della Provincia di
(Prot. 74/2023 A12/2023 Immig.) in data 28/06/2023 e notificato a mani del ricorrente in CP_1 pari data per il tramite della Questura della Provincia di b) nel merito, CP_1 Organizzazione_1 rigettata ogni contraria istanza, previa dichiarazione della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato e di ogni altro provvedimento connesso e/o annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/06/2023 e notificato in pari data a mani del CP_1 ricorrente per il tramite della Questura della Provincia di Prato – Ufficio Immigrazione ed ogni altro provvedimento conseguente, con particolare riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere, in capo al ricorrente nato in Parte_1
Nigeria il 04/04/1991 il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis, T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020. Con refusione di spese e competenze di causa.”;
per parte convenuta: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 20.7.2023 avverso il decreto (Prot. 74/2023 A12/2023 Immig.) di rigetto dell'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato sul parere sfavorevole espresso dalla
[...] di Firenze, notificato dalla Questura di Organizzazione_2
il giorno 28.6.2023;
CP_1 premesso che il ricorrente nel ricorso ha dedotto che “in data 09 dicembre 2022 presentava personalmente presso gli Uffici della Questura di istanza di rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, CP_1 comma 1.2, D. Lgs. 286/98.”. Tuttavia tale istanza veniva rigettata con il Decreto impugnato in questa sede, emesso su parere sfavorevole espresso dalla
[...]
di Firenze;
Organizzazione_2 secondo parte ricorrente, il diritto al riconoscimento della protezione speciale risiedeva nel proficuo percorso di integrazione svolto. A dimostrazione di esso, ha prodotto: “relazione sull'attività svolta presso del 20/10/2017 (v. doc. 2), modello UniLav / Organizzazione_3
Instaurazione del 03/07/2018 (v. doc. 3), certificazione unica 2019 relativa ai redditi 2018 (v. doc. 4), attestazione ISEE 2020 (v. doc. 5), attestazione ISEE 2021 (v. doc. 6), certificazione unica 2020
pagina 2 di 7 relativa ai redditi 2019 (v. doc. 7), promessa di contratto di lavoro a tempo determinato D. Lgs. 81/2015 del 20/09/2022 (v. doc. 8), lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato del 08/11/2022 (v. doc. 9), proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del
28/11/2022 (v. doc. 10), certificazione unica 2023 relativa ai redditi 2022 (v. doc. 11), autorizzazione del proprietario di casa del 19/09/2022 (v. doc. 12), proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 27/03/2023 (v. doc. 13), busta paga relativa al mese di novembre 2022 (v. doc. 14) e buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2023 (v. doc. 15)”;
la difesa della parte ricorrente nel ricorso ha concluso come sopra indicato;
con Decreto del Giudice Relatore del 27.7.2023 è stata fissata la data di trattazione nel merito del procedimento e accolta l'istanza di sospensione della decisione impugnata, considerato che, per quanto riguarda il fumus della domanda “si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle novità legislative relative alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 21.2.2024;
nel procedimento introdotto da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOTI MASSIMO ricorrente contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni illustrate in narrativa: a) in via preliminare, per le
pagina 1 di 7 considerazioni sopra esposte, disporre la sospensione del decreto adottato dalla Questura della Provincia di
(Prot. 74/2023 A12/2023 Immig.) in data 28/06/2023 e notificato a mani del ricorrente in CP_1 pari data per il tramite della Questura della Provincia di b) nel merito, CP_1 Organizzazione_1 rigettata ogni contraria istanza, previa dichiarazione della sospensione della efficacia del provvedimento impugnato e di ogni altro provvedimento connesso e/o annullare e/o revocare e/o disapplicare il decreto adottato dalla Questura della Provincia di in data 28/06/2023 e notificato in pari data a mani del CP_1 ricorrente per il tramite della Questura della Provincia di Prato – Ufficio Immigrazione ed ogni altro provvedimento conseguente, con particolare riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere, in capo al ricorrente nato in Parte_1
Nigeria il 04/04/1991 il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1.2, e 6, comma 1- bis, T.U.I. e dell'art. 32, comma III, D. Lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. a) e 1 co. 1 2 lett. e) del D. L. 130/2020. Con refusione di spese e competenze di causa.”;
per parte convenuta: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 20.7.2023 avverso il decreto (Prot. 74/2023 A12/2023 Immig.) di rigetto dell'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato sul parere sfavorevole espresso dalla
[...] di Firenze, notificato dalla Questura di Organizzazione_2
il giorno 28.6.2023;
CP_1 premesso che il ricorrente nel ricorso ha dedotto che “in data 09 dicembre 2022 presentava personalmente presso gli Uffici della Questura di istanza di rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, CP_1 comma 1.2, D. Lgs. 286/98.”. Tuttavia tale istanza veniva rigettata con il Decreto impugnato in questa sede, emesso su parere sfavorevole espresso dalla
[...]
di Firenze;
Organizzazione_2 secondo parte ricorrente, il diritto al riconoscimento della protezione speciale risiedeva nel proficuo percorso di integrazione svolto. A dimostrazione di esso, ha prodotto: “relazione sull'attività svolta presso del 20/10/2017 (v. doc. 2), modello UniLav / Organizzazione_3
Instaurazione del 03/07/2018 (v. doc. 3), certificazione unica 2019 relativa ai redditi 2018 (v. doc. 4), attestazione ISEE 2020 (v. doc. 5), attestazione ISEE 2021 (v. doc. 6), certificazione unica 2020
pagina 2 di 7 relativa ai redditi 2019 (v. doc. 7), promessa di contratto di lavoro a tempo determinato D. Lgs. 81/2015 del 20/09/2022 (v. doc. 8), lettera di assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato del 08/11/2022 (v. doc. 9), proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del
28/11/2022 (v. doc. 10), certificazione unica 2023 relativa ai redditi 2022 (v. doc. 11), autorizzazione del proprietario di casa del 19/09/2022 (v. doc. 12), proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 27/03/2023 (v. doc. 13), busta paga relativa al mese di novembre 2022 (v. doc. 14) e buste paga relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2023 (v. doc. 15)”;
la difesa della parte ricorrente nel ricorso ha concluso come sopra indicato;
con Decreto del Giudice Relatore del 27.7.2023 è stata fissata la data di trattazione nel merito del procedimento e accolta l'istanza di sospensione della decisione impugnata, considerato che, per quanto riguarda il fumus della domanda “si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle novità legislative relative alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi