Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/01/2024, n. 47
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Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1080/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
1) dr.ssa Elvira Bellantoni Presidente
2) dr. Carmine Esposito Giudice
3) dr.ssa Chiara Sangiuolo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1080 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con ordinanza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.10.2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Benincasa
Stefano presso il quale elettivamente domicilia in Battipaglia in via
Gramsci 21
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] CP
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1080/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della ricorrente ha rassegnato le conclusioni di cui in atti.
In data 2.11.2023 il P.M. chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'1 marzo 2008 in Castellabate con il sig.
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto CP
Comune al n. 1, parte I, dell'anno 2008), disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato alla prima della IG , con Per_1 mantenimento del domicilio, residenza e/o dimora di quest'ultima presso l'abitazione della madre, sita nel Comune di RN
GN (MI), con la previsione di visite protette organizzate da un operatore specializzato dei servizi sociali territorialmente competenti, con la corresponsione in capo al sig. di CP un assegno di mantenimento in favore della IG nella Per_1 misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese e del 50% delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva confermarsi l'affidamento esclusivo della IG minore , ai sensi dell'art. 337 quater Per_1 cod. civ., alla madre sig.ra il tutto con Parte_1 vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
Rappresentava la ricorrente che l'unione matrimoniale era venuta meno per fatti imputabili al sig. che da lungo tempo CP abusava di sostanze alcoliche, di psicofarmaci e che era dedito ai giochi di azzardo assumendo comportamenti violenti, minacciosi e vessatori;
che, con sentenza n. 330/2019, passata in giudicato,
l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale tra
i coniugi, assegnando la casa coniugale di Agropoli in via Piano delle Pere n.258 in godimento alla sig.ra , in Parte_1 favore della quale veniva disposto l'affidamento esclusivo della IG
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Tribunale di Vallo della Lucania n. 1080/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
minore e la relativa collocazione, disponendo che il diritto di Per_1 visita del padre fosse esercitato, di persona, una CP volta alla settimana in ambito non familiare e seguito e coadiuvato da un operatore specializzato dei Servizi sociali territorialmente competenti (del Comune di RN GN), i quali avrebbero provveduto a stabilire modalità e tempi degli incontri tra la madre ed la IG minore, proseguendo comunque nell'attività di costante monitoraggio del nucleo familiare in oggetto e ponendo a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della CP IG minore nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, con decorrenza immediata, oltre al 50% delle spese straordinarie, con il rigetto della domanda di addebito formulata da parte ricorrente e la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti, dichiarando, altresì, il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di parte resistente di revocare l'ordine imposto al SI. di non CP avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla SI.ra e dalla Parte_1
FI . Per_1
Deduceva la ricorrente che, sin da epoca antecedente al deposito della sentenza di separazione, l'odierno resistente aveva interrotto i rapporti con i Servizi Sociali del Comune di RN GN, deputati all'organizzazione degli incontri protetti con la IG
, così contravvenendo alle