Trib. Benevento, sentenza 24/07/2024, n. 1416
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1642 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. A M, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C F, presso Controparte_1
la quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Benevento con provvedimento dell'8 aprile
2021, stante l'intervenuta modifica delle condizioni economiche del resistente, nonché la mancata contribuzione alle spese di mantenimento dei luoghi comuni e il maggior costo della vita. In pagina 1 di 4
particolare, a sostegno della propria domanda ha dedotto che il si è sempre rifiutato di CP_1 corrispondere un contributo economico per il mantenimento dell'immobile adibito ad abitazione, nonostante la comunione della proprietà, e che l'aumento del costo della vita e l'incremento patrimoniale del resistente hanno determinato una modifica degli aspetti patrimoniale;
ha chiesto pertanto un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (da euro 400,00 ad euro
600,00) e la previsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 in proprio favore. Con le memorie depositate in data 16 maggio 2024 ha dedotto altresì un incremento dei bisogni del figlio.
Costituitosi in giudizio, il resistente si è opposto alla domanda, deducendo l'insussistenza di un mutamento suscettibile di comportare una modifica delle condizioni.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
È noto che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti;
tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di "giustificati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1642 del 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. A M, presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C F, presso Controparte_1
la quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Benevento con provvedimento dell'8 aprile
2021, stante l'intervenuta modifica delle condizioni economiche del resistente, nonché la mancata contribuzione alle spese di mantenimento dei luoghi comuni e il maggior costo della vita. In pagina 1 di 4
particolare, a sostegno della propria domanda ha dedotto che il si è sempre rifiutato di CP_1 corrispondere un contributo economico per il mantenimento dell'immobile adibito ad abitazione, nonostante la comunione della proprietà, e che l'aumento del costo della vita e l'incremento patrimoniale del resistente hanno determinato una modifica degli aspetti patrimoniale;
ha chiesto pertanto un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (da euro 400,00 ad euro
600,00) e la previsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 in proprio favore. Con le memorie depositate in data 16 maggio 2024 ha dedotto altresì un incremento dei bisogni del figlio.
Costituitosi in giudizio, il resistente si è opposto alla domanda, deducendo l'insussistenza di un mutamento suscettibile di comportare una modifica delle condizioni.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
È noto che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti;
tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di "giustificati
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi