Trib. Brescia, sentenza 13/06/2024, n. 708
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Testo completo
N. R.G. 2398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
IN NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI
FILIPPO, GARATTONI GIANFRANCESCO
Parte ricorrente contro
NP (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di BRESCIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della
C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BRESCIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota
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pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
E comunque determinando la media dei redditi sui migliori 10 anni dalla data di iscrizione a quella di pensionamento (anno 2004 ultimo esercizio chiuso) con l'applicazione dei coefficienti dello 0,6 e 2 % come disposto dal regolamento a seguito dello intervenuto decreto ministeriale.
In conseguenza condannare la C.N.P.A.D.C. alla corresponsione a favore del Dottor IN
NI della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2004.
Quanto sopra con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico.
Quindi, condannare la C.N.P.A.D.C. a corrispondere in favore del dottore il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole.
Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata.
Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso.
Per la parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare decaduto il dott. IO IN dall'azione di cui al presente ricorso;
nel merito: respingere il ricorso avversario perché infondato, in fatto ed in diritto nonché per prescrizione dei diritti
e delle pretese azionate;
Voglia per l'effetto condannare il dott. IO IN al risarcimento del danno ex art. 96 da quantificarsi, secondo i criteri stabiliti dalla Corte Europea in tema di eccessiva durata del processo, in mille euro per ogni anno di durata del giudizio ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2022 IN IO ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei OT TI (di seguito NP) per contestare i criteri di calcolo della pensione di anzianità liquidata in suo favore con decorrenza 1.9.2004, proponendo le domande trascritte in epigrafe.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'ente approvato il 14.7.2004, per violazione del principio del pro rata di cui all'art.3, comma 12, L.335/1995.
In particolare il ricorrente ha dedotto che il citato Regolamento ha modificato in peius i parametri di calcolo della quota cd. retributiva della pensione – in precedenza individuati dagli artt. 2 e 15 L.21/86 e confermati dal regolamento previgente – introducendo quale base di calcolo, per quanto d'interesse, la media dei 15 redditi dichiarati nel periodo antecedente al 1.1.2004, in luogo dei più elevati 10 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anteriori a quello di maturazione del diritto alla pensione. Ha precisato che il principio del pro rata ha mantenuto validità nonostante le modifiche all'art. 3, comma 12 cit. - disposte con l'art. 1, comma 763 L.296/2006, autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L.147/2013 - le quali lo hanno esclusivamente temperato, peraltro con effetto ex nunc, senza alcuna incidenza di tipo sanante sugli atti precedentemente emanati, illegittimi secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
Si è costituita NP, eccependo in via preliminare la decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970;
nel merito, ha contestato quanto dedotto dalla controparte, evidenziando di aver correttamente applicato, nella liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, i criteri di legge previgenti rispetto a quelli del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
IN NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI
FILIPPO, GARATTONI GIANFRANCESCO
Parte ricorrente contro
NP (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di BRESCIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della
C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BRESCIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota
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pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
E comunque determinando la media dei redditi sui migliori 10 anni dalla data di iscrizione a quella di pensionamento (anno 2004 ultimo esercizio chiuso) con l'applicazione dei coefficienti dello 0,6 e 2 % come disposto dal regolamento a seguito dello intervenuto decreto ministeriale.
In conseguenza condannare la C.N.P.A.D.C. alla corresponsione a favore del Dottor IN
NI della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2004.
Quanto sopra con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico.
Quindi, condannare la C.N.P.A.D.C. a corrispondere in favore del dottore il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole.
Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata.
Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza alla applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso.
Per la parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare decaduto il dott. IO IN dall'azione di cui al presente ricorso;
nel merito: respingere il ricorso avversario perché infondato, in fatto ed in diritto nonché per prescrizione dei diritti
e delle pretese azionate;
Voglia per l'effetto condannare il dott. IO IN al risarcimento del danno ex art. 96 da quantificarsi, secondo i criteri stabiliti dalla Corte Europea in tema di eccessiva durata del processo, in mille euro per ogni anno di durata del giudizio ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2022 IN IO ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei OT TI (di seguito NP) per contestare i criteri di calcolo della pensione di anzianità liquidata in suo favore con decorrenza 1.9.2004, proponendo le domande trascritte in epigrafe.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'ente approvato il 14.7.2004, per violazione del principio del pro rata di cui all'art.3, comma 12, L.335/1995.
In particolare il ricorrente ha dedotto che il citato Regolamento ha modificato in peius i parametri di calcolo della quota cd. retributiva della pensione – in precedenza individuati dagli artt. 2 e 15 L.21/86 e confermati dal regolamento previgente – introducendo quale base di calcolo, per quanto d'interesse, la media dei 15 redditi dichiarati nel periodo antecedente al 1.1.2004, in luogo dei più elevati 10 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anteriori a quello di maturazione del diritto alla pensione. Ha precisato che il principio del pro rata ha mantenuto validità nonostante le modifiche all'art. 3, comma 12 cit. - disposte con l'art. 1, comma 763 L.296/2006, autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L.147/2013 - le quali lo hanno esclusivamente temperato, peraltro con effetto ex nunc, senza alcuna incidenza di tipo sanante sugli atti precedentemente emanati, illegittimi secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
Si è costituita NP, eccependo in via preliminare la decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970;
nel merito, ha contestato quanto dedotto dalla controparte, evidenziando di aver correttamente applicato, nella liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, i criteri di legge previgenti rispetto a quelli del
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