Trib. Locri, sentenza 19/11/2024, n. 1339

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 19/11/2024, n. 1339
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 1339
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1391/2024
Il Giudice R V S, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Garibaldi n. 218, presso lo studio dell'Avv. RECHICHI
GIUSEPPE che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
R B, giusta procura in atti;

ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato;

resistente
OGGETTO: bonus carta docente. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere insegnate di ruolo, in servizio presso l'I.I.S. “La Cava” di Bovalino;
dedotto di aver precedentemente prestato la propria attività lavorativa di docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e nello specifico: - dal 5.10.2017 al 30.6.2018 presso l'I.T.I.L.S.A. di Cinisello CP_3
Balsamo, - dal 15.10.2018 al 30.6.2019 presso l'I.C. “Luciano Manara” di Milano, - dal 24.10.2019 al 30.6.2020 presso l'Istituto Alberghiero “Vespucci” di Milano, - dal
21.9.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto Alberghiero “Trecroci” di Villa S. Giovanni,
- dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso l'I.S. “Familiari” di Melito Porto Salvo;
lamentato di non aver usufruito per tali anni scolastici dell'erogazione della somma di
€ 500,00 ex art. 1 c. 121 l. 107/15 e pedissequo DPCM 23.9.15, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente
, ha maturato il diritto al godimento del beneficio economico previsto CP_1 dall'art.1, comma 121 e ss., Legge 107/2015, c.d. Carta docenti nella misura di €
2.500,00;
- per l'effetto, condannare il – già Controparte_1

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, CP_4 via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di €
2.500,00”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.

1.1 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)
”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità
”.
Sul piano del diritto europeo, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto
1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.
“Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_5
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta
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