Trib. Roma, sentenza 17/07/2024, n. 8439
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 40474/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
RD NN IA (nata a [...] - RI - il 8.1.1939), elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti Damaso
Pattumelli e Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 16.7.2024 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che NN IA RD è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/88), con decorrenza 1.10.2023;
spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'Inps.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 NN IA AR - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980
(domanda del 24.5.2022), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per
l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento
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