Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 263
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44650 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
VOLA (SR), 15/06/1983), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LAMONACA ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/08/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TARGA FERNANDO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data 23/07/2011 Parte_1
contraeva in ROMA matrimonio con e che Controparte_1
dall'unione nascevano le figlie (29/10/2011) e (18/6/2014), Per_1 Per_2
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni
conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 23/12/2024 il giudice delegato, preso atto dell'accordo
raggiunto dalle parti nelle more, rimetteva la causa al collegio per la
decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa familiare in comunione al 50% sita in Roma Via dei Colli
Della Serpentara n. 80 scala 7 int. 3 viene assegnata alla moglie, mentre il
sig. si è già allontanato presso l'abitazione dei suoi genitori. CP_1
3) Le parti, precisando che tale disposizione patrimoniale è funzionale
e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, si obbligano a porre in
vendita la casa coniugale entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente
accordo, stabilendo almeno in una prima fase un prezzo minimo di vendita
pari ad € 280.000,00.
4) il marito verserà alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del
presente atto, un assegno mensile a titolo di mantenimento per le figlie pari
3
a € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
del costo della vita calcolati dall'Istat, a partire da un anno esatto dalla
omologa, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente.
5) I coniugi, essendo entrambi indipendenti economicamente, non
prevedono reciproci assegni di mantenimento.
6) La rata di mutuo della casa coniugale, attualmente cointestato,
verrà anticipatamente corrisposta solo dalla Sig.ra anche per la Pt_1
quota del , così come sta già facendo da gennaio 2023. Quando la CP_1
casa coniugale verrà venduta, l'eventuale somma residua, pagato il mutuo,
verrà suddivisa fra i due coniugi tenendo