Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2024, n. 411

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2024, n. 411
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 411
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

n. 790/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 790/2023 RG Lav. promossa da:

, con l'avv. Grotto e l'avv. Passuello Parte_1
ricorrente contro

, con l'avv. Miazzi, l'avv. Rossi e l'avv. Controparte_1
Gianesini resistente
e con la chiamata di

, con l'avv. Sica CP_2
terzo chiamato
pagina 1 di 4
Premesso che:
- la ricorrente lavora come dipendente della resistente in qualità di fisioterapista. Ella domanda in questa sede la condanna della datrice di lavoro al pagamento in proprio favore delle retribuzioni non corrisposte nel periodo marzo 2022 e maggio-ottobre 2022,
CP_ in cui l l'ha sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale;

CP_
- l chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
CP_
- l a cui il contraddittorio è stato esteso in ragione della domanda di condanna al
versamento dei contributi sulle predette retribuzioni, domanda in via principale il rigetto del ricorso per assenza di prova dei presupposti costitutivi del diritto azionato;
rilevato che:
- la ricorrente si è sottoposta alla prima dose in data 28.11.2022;

- ella riferisce di aver manifestato poco dopo l'inoculazione effetti collaterali in ragione dei quali ha ottenuto un primo certificato di esenzione temporanea in data 11 gennaio 2022
(doc. 6 ricorrente);

- ella ha successivamente contratto l'infezione da Covid-19 in data 15.01.2022;

- riferisce di essersi recata nel mese di giugno 2022 presso il centro vaccinale per la somministrazione della c.d. dose booster, e che la vaccinazione le sarebbe stata sconsigliata in ragione della sua storia clinica;

- in data 29.07.2022 ella ha infine ottenuto un nuovo certificato di esenzione temporanea
(doc. n. 20 ric.);

- la sig.ra ritiene illegittime le sospensioni disposte dall' (in data Parte_1 CP_1
22.02.2022 - doc. n. 13
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