Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 776
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Testo completo
V.G. n. 12345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12345/2024
V.G. instaurato da
c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“I. Assegnazione della casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Lograto (BS), Via Madre Teresa di Calcutta, n. 2 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario resterà assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con le figlie e . Il signor dichiara Per_1 Per_2 CP_1
di avere la disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di Berlingo ove risulta anche la sua residenza.
II. Affidamento delle figlie minori
1
Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la madre. I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano
a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé presso la propria abitazione in Berlingo compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse, nelle seguenti modalità: - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 allorché le riaccompagnerà a casa della madre;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 allorché le riaccompagnerà a casa dalla madre;
- a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 allorché le riaccompagnerà a casa della madre. Nel corso delle festività natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12345/2024
V.G. instaurato da
c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“I. Assegnazione della casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Lograto (BS), Via Madre Teresa di Calcutta, n. 2 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario resterà assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con le figlie e . Il signor dichiara Per_1 Per_2 CP_1
di avere la disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di Berlingo ove risulta anche la sua residenza.
II. Affidamento delle figlie minori
1
Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la madre. I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano
a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé presso la propria abitazione in Berlingo compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse, nelle seguenti modalità: - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 allorché le riaccompagnerà a casa della madre;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 allorché le riaccompagnerà a casa dalla madre;
- a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 allorché le riaccompagnerà a casa della madre. Nel corso delle festività natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno
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