Trib. Catania, sentenza 06/03/2024, n. 1227
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Testo completo
R.G. 2515/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2511/2022 promosso da
CI SI, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'AVV.
FRANCESCO SGROI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in VIA
MILANO, n. 20, CATANIA;
attrice contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. 01114601006, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ELISABETTA CAROSIA, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in VIA ETNEA n. 215, CATANIA;
convenuta avente ad oggetto: contratto di conto corrente e deposito bancario – frode relativa ad operazioni di pagamento a distanza – responsabilità contrattuale – risarcimento del danno.
All'odierna udienza di giorno 06.03.2024 parte attrice, unica comparsa, ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OL ET – esperito con esito negativo procedimento di mediazione – ha convenuto in giudizio OS IT s.p.a., deducendo di essere titolare del rapporto di c/c n. 9699686, del libretto postale n. 50288788 e della carta OSpay n. 5333171046655920, per la cui gestione si è sempre avvalsa dell'App Banco Posta BP a mezzo smartphone, con utenza n. 3402391320. L'attrice ha esposto di essere stata vittima di un episodio di phishing ed ha dunque richiesto al Tribunale di
“ritenere e dichiarare che i sistemi informatici di OS IT sono stati violati da soggetti terzi e che a causa di ciò i codici dispositivi dell'attrice sono stati oggetto di sottrazione e manipolazione;
ritenere e dichiarare che il danno subito dall'attrice, consistente nella sottrazione dei suoi risparmi ad opera di terzi, per un complessivo importo di €. 21.847,00, sia da imputare ad esclusivo fatto e colpa di OS IT che non ha posto in essere gli opportuni ed idonei strumenti di tutela e di protezione del proprio sito al fine di evitare la sottrazione e la manipolazione dei codici dispositivi della Sig.ra OL;
e, per l'effetto, condannare OS IT al risarcimento del danno in favore dell'attrice per l'importo di €. 21.847,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
I fatti posti alla base del procedimento possono essere riepilogati nei termini seguenti: in data
27.04.2020 OL ET, dopo aver effettuato un'operazione di giroconto tramite
l'applicazione BP, ha ricevuto un sms dall'utenza “OSinfo”, contenente l'invito ad effettuare
l'accesso ad un link per aggiornare le proprie utenze;
eseguito l'accesso a tale link, con inserimento dei propri dati (username e password), l'attrice è stata contattata da un operatore di OS IT (o meglio, da un soggetto qualificatosi come tale), che l'ha informata del momentaneo blocco dell'account a causa del mancato aggiornamento e l'ha invitata a non utilizzare l'applicazione BP;
il giorno successivo, l'attrice, contattata nuovamente dallo stesso operatore (sempre qualificatosi come dipendente di OS IT ), dietro richiesta di quest'ultimo, gli ha comunicato il codice dispositivo per autorizzare le operazioni online;
in data 30.04.2020 l'attrice è stata contattata da un altro operatore OS IT, che le ha comunicato il blocco dell'account, in quanto hackerato;
recatasi presso un ufficio postale, OL ET ha costatato che erano state effettuate, dal proprio conto, tra il 28 ed il 30 aprile 2020, disposizioni in favore di terzi per un'importo complessivo di euro 21.847,00 (all. 4 atto di citazione);
l'attrice ha dunque disconosciuto i sudetti addebiti (all. 6 atto di citazione) ed ha denunciato i fatti alla Polizia postale (all. 7 atto di citazione).
OL ET ha dunque dedotto in ordine all'inadempimento della convenuta OS
IT s.p.a., per omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza e per mancata attivazione delle cautele necessarie ad impedire accessi impropri al sistema informatico, nonché per non aver attivato tempestivamente la procedura di segnalazione ed allarme in seguito agli anomali movimenti in uscita registrati sul conto corrente, formulando le conclusioni sopra riportate.
OS IT s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese attoree. In particolare, la convenuta ha dedotto in ordine alla correttezza e regolarità del proprio operato, tenuto conto dell'utilizzo di sistemi informatici certificati e conformi agli standard internazionali e dell'adozione di tutti gli strumenti necessari ad impedire accessi impropri ai sistemi, inclusa l'informazione ai clienti in ordine ai rischi derivanti dalla gestione telematica dei conti ed alla necessità di non rivelare i codici personali a terzi. La società convenuta ha eccepito, piuttosto, l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione degli eventi descritti, in quanto, violando
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2511/2022 promosso da
CI SI, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'AVV.
FRANCESCO SGROI, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in VIA
MILANO, n. 20, CATANIA;
attrice contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. 01114601006, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ELISABETTA CAROSIA, C.F. [...], ed elettivamente domiciliata in VIA ETNEA n. 215, CATANIA;
convenuta avente ad oggetto: contratto di conto corrente e deposito bancario – frode relativa ad operazioni di pagamento a distanza – responsabilità contrattuale – risarcimento del danno.
All'odierna udienza di giorno 06.03.2024 parte attrice, unica comparsa, ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OL ET – esperito con esito negativo procedimento di mediazione – ha convenuto in giudizio OS IT s.p.a., deducendo di essere titolare del rapporto di c/c n. 9699686, del libretto postale n. 50288788 e della carta OSpay n. 5333171046655920, per la cui gestione si è sempre avvalsa dell'App Banco Posta BP a mezzo smartphone, con utenza n. 3402391320. L'attrice ha esposto di essere stata vittima di un episodio di phishing ed ha dunque richiesto al Tribunale di
“ritenere e dichiarare che i sistemi informatici di OS IT sono stati violati da soggetti terzi e che a causa di ciò i codici dispositivi dell'attrice sono stati oggetto di sottrazione e manipolazione;
ritenere e dichiarare che il danno subito dall'attrice, consistente nella sottrazione dei suoi risparmi ad opera di terzi, per un complessivo importo di €. 21.847,00, sia da imputare ad esclusivo fatto e colpa di OS IT che non ha posto in essere gli opportuni ed idonei strumenti di tutela e di protezione del proprio sito al fine di evitare la sottrazione e la manipolazione dei codici dispositivi della Sig.ra OL;
e, per l'effetto, condannare OS IT al risarcimento del danno in favore dell'attrice per l'importo di €. 21.847,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
I fatti posti alla base del procedimento possono essere riepilogati nei termini seguenti: in data
27.04.2020 OL ET, dopo aver effettuato un'operazione di giroconto tramite
l'applicazione BP, ha ricevuto un sms dall'utenza “OSinfo”, contenente l'invito ad effettuare
l'accesso ad un link per aggiornare le proprie utenze;
eseguito l'accesso a tale link, con inserimento dei propri dati (username e password), l'attrice è stata contattata da un operatore di OS IT (o meglio, da un soggetto qualificatosi come tale), che l'ha informata del momentaneo blocco dell'account a causa del mancato aggiornamento e l'ha invitata a non utilizzare l'applicazione BP;
il giorno successivo, l'attrice, contattata nuovamente dallo stesso operatore (sempre qualificatosi come dipendente di OS IT ), dietro richiesta di quest'ultimo, gli ha comunicato il codice dispositivo per autorizzare le operazioni online;
in data 30.04.2020 l'attrice è stata contattata da un altro operatore OS IT, che le ha comunicato il blocco dell'account, in quanto hackerato;
recatasi presso un ufficio postale, OL ET ha costatato che erano state effettuate, dal proprio conto, tra il 28 ed il 30 aprile 2020, disposizioni in favore di terzi per un'importo complessivo di euro 21.847,00 (all. 4 atto di citazione);
l'attrice ha dunque disconosciuto i sudetti addebiti (all. 6 atto di citazione) ed ha denunciato i fatti alla Polizia postale (all. 7 atto di citazione).
OL ET ha dunque dedotto in ordine all'inadempimento della convenuta OS
IT s.p.a., per omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza e per mancata attivazione delle cautele necessarie ad impedire accessi impropri al sistema informatico, nonché per non aver attivato tempestivamente la procedura di segnalazione ed allarme in seguito agli anomali movimenti in uscita registrati sul conto corrente, formulando le conclusioni sopra riportate.
OS IT s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese attoree. In particolare, la convenuta ha dedotto in ordine alla correttezza e regolarità del proprio operato, tenuto conto dell'utilizzo di sistemi informatici certificati e conformi agli standard internazionali e dell'adozione di tutti gli strumenti necessari ad impedire accessi impropri ai sistemi, inclusa l'informazione ai clienti in ordine ai rischi derivanti dalla gestione telematica dei conti ed alla necessità di non rivelare i codici personali a terzi. La società convenuta ha eccepito, piuttosto, l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione degli eventi descritti, in quanto, violando
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