Trib. Bari, sentenza 25/09/2024, n. 3957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 25/09/2024, n. 3957
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3957
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6120/2021 R.G. promossa da

AVVOCATURA DELLO STATO – AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, difesa in proprio ope legis e domiciliata presso i propri uffici in Bari, via Melo n.97
-appellante - contro
GI IA, rappresentata e difesa dall'avv. Rutigliano Gaetano Agostino, giusta procura in atti;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, contumace
-appellati –
CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sono state precisate le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, l'AVVOCATURA DELLO STATO – AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI ha impugnato la sentenza n. 634/2021 con cui il Giudice di Pace di Bari ha accolto l'opposizione proposta da GI IA avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 014 2019 00426655 21 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella pagina 1 di 8


quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 286,35 e si indicava, quale titolo sotteso, la sentenza n. 392/2018 del 24/01/2018, notificata il 24/01/2018, a fronte del credito vantato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari per le spese legali conseguenti alla suddetta.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata – emessa nella resistenza del solo agente della riscossione e nella contumacia dell'ente impositore – con riferimento alla mancata formazione del titolo esecutivo e ha contestato i motivi di doglianza già proposti dalla opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e all'inutilizzabilità della riscossione a mezzo ruolo esattoriale.
Ha pertanto concluso instando, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione originariamente promossa e, per l'effetto, per la conferma della cartella di pagamento impugnata. In subordine, per l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al giudice funzionalmente competente. In ogni caso, per la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.2. - Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30/06/2021, GI IA ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e ha in ogni caso riproposto gli originari motivi di opposizione avverso la cartella impugnata.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
I.3. - Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'odierna udienza, nel corso della quale viene discussa e decisa, ai sensi degli artt. 281-sexies e 359 c.p.c.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio di questo grado deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Col primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado, che è pervenuto all'annullamento della cartella impugnata per ritenuto difetto della notifica del titolo esecutivo posto alla base della cartella medesima (con dichiarato valore assorbente).
Il motivo di gravame merita accoglimento.
Ora, premesso che la violazione della competenza, pur configurabile in relazione al motivo di opposizione accolto dal giudice di prime cure (inquadrabile nell'alveo applicativo del rimedio ex art. 617 c.p.c.), non può essere rilevata in questa sede per la ragione che la relativa eccezione si sarebbe dovuta formulare all'udienza di trattazione davanti al giudice di pace e, nel contempo, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dallo stesso giudice sempre in quella udienza (cfr. Cass., n. 11816/2018), la decisione impugnata, in proposito, risulta difforme rispetto ai principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di legittimità, che l'originario atto di opposizione non contiene argomenti idonei a rivedere e ai quali va data continuità.
Nella procedura di riscossione, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
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Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (si tratta di una situazione analoga a quella dell'esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione - in tal caso integrale - del titolo stesso;
altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che ne riporta gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell'esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto).
Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (per tutti, Cass. 27/11/2015, n. 24235;
in precedenza, Cass., 04/05/2012,
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