Trib. Bologna, sentenza 06/02/2024, n. 411

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/02/2024, n. 411
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 411
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 8107/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr.ssa S M - Presidente rel. dr.ssa S P - Giudice dr.ssa C G - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da (c.f.: ), nata a Bologna (BO) il 24/04/1985, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. M A L e dall'avv. T F, presso lo studio dei quali, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(c.f.: ), nato a Sydney (Australia) il 31/12/1983, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. G L e dall'Avv. R R, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Bologna, Via Del Monte n. 1, CONVENUTO con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
L'attrice e il convenuto hanno concluso come da verbale dell'udienza del 31 ottobre 2023. Il P.M. è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio il 31 agosto 2018 in Parte_1 CP_1 pagina 1 di 24


Parte_2
Dall'unione è nato, il 15 aprile 2019 a Bologna, CP_2
La famiglia si è inizialmente stabilita a Dubai, atteso che entrambe le parti erano assistenti di volo della compagnia aerea . Org_1
Dopo essersi licenziati, i signori si sono trasferiti dapprima per un Pt_1 CP_1 breve periodo a Sidney e poi, nel gennaio 2020, a Bologna, città in cui vivono i genitori della signora Nei primi mesi le parti hanno vissuto nell'appartamento dei Pt_1 genitori dell'attrice sito nella via Agucchi n. 153 e nel giugno di quell'anno si sono stabiliti nell'unità abitativa adiacente, che hanno preso in locazione. La convivenza è cessata dalla metà di agosto 2021, dopo l'inizio del presente giudizio.

2. Con ricorso depositato il 24 giugno 2021 ha domandato che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito;

- il figlio le sia affidato in via esclusiva;
CP_2
- il bambino sia collocato presso di sè e il padre lo possa vedere una volta alla settimana in presenza di lei o di altra persona di sua fiducia;

- le sia assegnata la casa coniugale;

- sia posto a carico del signor un contributo mensile di 500,00 euro, oltre al CP_1
50% delle spese coniugali (la somma richiesta è stata aumentata a 650,00 nella memoria 29 ottobre 2021).
Il convenuto si è costituito, contestando integralmente le allegazioni di controparte e:
- non si è opposto all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati;

- ha tuttavia domandato che:
• la separazione sia addebitata alla moglie;

• in via principale, gli sia affidato in forma esclusiva e, previa CP_2 autorizzazione al trasferimento del bambino a Crema, lo stesso sia collocato presso di lui, con regolamentazione del diritto di visita della madre;
in subordine, il figlio sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e previsione del suo diritto di tenerlo con sè tutti i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, inizialmente a Bologna
e successivamente con accompagnamento a Crema a spese della madre;

• in ogni caso, che sia previsto il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e la suddivisione tra questi ultimi delle spese straordinarie al 50% ciascuno. All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata il 2 novembre 2021, la Presidente delegata, con ordinanza del successivo 10 novembre:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;

- ha affidato ai servizi sociali territorialmente competenti;
CP_2
- ha invitato le parti a intraprendere prima possibile un percorso di sostegno alla genitorialità;

- ha collocato il bambino presso la residenza materna e per l'effetto ha assegnato alla
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signora a casa coniugale, sita in Bologna, via Agucchi n. 153;
Pt_1
- ha disposto che il signor possa vedere il figlio tutti i sabati dalle 10,00 alle CP_1
16,00, regolamentando altresì le modalità di consegna del minore;

- ha stabilito a carico del signor un contributo mensile di 400,00 euro per il CP_1 mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_2
Con sentenza n. 107/2022 del 13 gennaio 2022 è stata dichiarata la separazione tra i coniugi. Con ordinanza emessa lo stesso giorno la causa è stata rimessa in istruttoria e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nell'udienza del 31 ottobre 2023 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero è intervenuto.

3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni poste all'attenzione del Collegio. 3a. Debbono essere rigettate le richieste istruttorie delle parti, atteso che il Collegio condivide le valutazioni contenute nell'ordinanza emessa dalla Giudice Istruttrice il 20 maggio 2022, che si intende integralmente richiamata e recepita. 3b. In questa sede non verrà emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già adottata. 3c. Entrambe le parti hanno domandato che la separazione sia addebitata al coniuge. La signora a lamentato di avere subito comportamenti violenti, minacciosi Pt_1
e vessatori da parte del marito. Il signor ha allegato che la moglie non avrebbe mai contribuito ai bisogni della CP_1 famiglia e non avrebbe mai avuto per lui le attenzioni e la cura che avrebbe dovuto avere, così violando i doveri di assistenza morali e materiali discendenti dal matrimonio:
“le continue richieste di aiuto al marito, il pretendere costanti attenzioni, il ricattarlo moralmente prefigurando gesti autolesionistici se non avesse ricevuto tutte le attenzioni volute, e, parallelamente, il rifiuto di curare il proprio problema denotano una grave volontaria inosservanza dei doveri coniugali”. La domanda di addebito avanzata dalla signora fondata. Pt_1
Si deve premettere che ai fini dell'addebito della separazione sono privi di rilevo tutti i fatti successivi all'instaurazione del presente giudizio (24 giugno 2021), in quanto non possono avere alcun rilievo causale nella provocazione dell'irreversibile crisi dell'unione. Pertanto, può essere attribuito un rilevo limitatissimo alla sentenza penale n. 4176/23 emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, atteso che ha a oggetto espressamente gli accadimenti tra il 18 giugno e il 15 agosto 2021.
Ciò posto, l'unico episodio che si può ritenere dimostrato è l'aggressione perpetrata il 16 giugno 2021, che ha comportato la definitiva cessazione della convivenza. In quel frangente, secondo la denuncia presentata dall'odierna attrice lo stesso 16 giugno e integrata il giorno successivo, il marito, nel corso di un'accesa discussione, le ha stretto con forza il polso destro e, dopo averle tappato la bocca con le mani, le ha
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sottratto il telefono cellulare al fine di impedirle di chiedere aiuto;
durante l'alterco un martello era appoggiato sul tavolo della cucina. Le dichiarazioni della signora contenute in una denuncia querela e dunque Pt_1 in un atto da cui derivano per colei che ha presentato gravi responsabilità- debbono essere ritenute veritiere, in quanto hanno avuto plurimi e significativi riscontri estrinseci:
- dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale maggiore, che lo stesso 16 giugno dà atto della presenza di lievi ecchimosi agli avambracci e alla mano destra e dell'affermazione della paziente di essere stata aggredita dal coniuge;

- dalle dichiarazioni testimoniali della sorella e del padre dell'attrice, Tes_1
e La prima ha riferito che la congiunta le aveva telefonato
[...] Tes_2 dicendole “corri corri, questo mi ammazza” e il secondo ha detto di essere stato contattato dall'“altra [sua] figlia” -“in lacrime disperata”- perché andasse nell'appartamento di Pt_1
(cfr. verbale dell'udienza del 14 dicembre 2022);

- dalla dichiarazione scritta dello stesso allegata al fascicolo Tes_2 dell'attrice, il quale ha affermato che era stato informato dall'altra sua figlia dell'aggressione da parte del signor alla moglie;
che si era recato CP_1 nell'appartamento di questi ultimi e aveva visto piangente e sotto shock;
che Pt_1 erano arrivati i Carabinieri e un'ambulanza;
che la figlia era stata portata al Pronto Soccorso e il signor in albergo;
che durante la notte il genero si era presentato a CP_1 casa loro per prendere i figlio e -incurante dei loro inviti ad andarsene perché il bambino dormiva- era rimasto fino a quando le Forze dell'ordine non lo avevano convinto ad allontanarsi (quest'ultimo fatto è stato confermato da nel Controparte_3 procedimento penale definito con la menzionata sentenza 4176/23).
Quanto accaduto la sera del 16 giugno 2021 deve essere ritenuto complessivamente grave, dato che si è sostanziato in un'aggressione fisica con lesioni e ha comportato l'intervento dei carabinieri, l'allontanamento del signor dalla casa familiare e la CP_1 definitiva fine della convivenza tra le parti. Del resto, il fatto che il convenuto abbia un'indole violenta ha trovato un'eclatante conferma nell'aggressione che ha posto in essere contro il suocero il 15 agosto 2021, afferrandolo per il collo e provocandone la caduta a terra. Per tale condotta è stato condannato in primo grado alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione per il delitto di lesioni personali dolose. Sebbene la pronuncia non sia passata in giudicato, nondimeno le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni e Controparte_3
-che hanno confermato l'aggressione- consentono in questa sede di Testimone_3 ritenere l'episodio dimostrato e dunque di tenerne conto nel delineare l'indole del signor
. CP_1
Non possono invece stimarsi provate le altre condotte aggressive e vessatorie contestate dall'attrice al convenuto. Invero, i testimoni e hanno riferito pressochè Testimone_1 Tes_2 solo circostanze raccontate loro da e quindi apprese dalla stessa parte. Pt_1
Il fatto, poi, che la sorella dell'attrice abbia dichiarato di avere
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