Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1915

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1915
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1915
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3484/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Borella Marco Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Braga Veronica Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“… dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 il 07/11/1970 presso il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 1970 parte II serie A atto n. 63. Voglia dichiarare l'assegnazione definitiva al marito della casa coniugale e accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio
Per parte convenuta:
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1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra ed il Controparte_1

Sig. , in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Pd) il 07.11.197, trascritto nel registro di Stato Civile Parte_1
del predetto Comune al numero 63 parte II^ serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni;



2. Disporre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese della somma di € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.5.2021 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco in data 7.11.1970 con , che dalla Controparte_1
loro unione erano nati cinque figli oggi tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti e che, con decreto 10.11.2009, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione.
All'udienza presidenziale del 4.3.2022, il procuratore di parte ricorrente faceva presente che Parte_1
risultava sottoposto ad amministrazione di sostegno;
pertanto, il Giudice delegato dal Presidente, sentite le parti, disponeva la notifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto e del verbale dell'udienza all'amministratore di sostegno del ricorrente.
Con ordinanza 29.4.2022, il Presidente delegato, rilevato che la nomina di un amministratore di sostegno per il ricorrente era stata disposta in data 6.11.2020 e, quindi, anteriormente all'istaurazione del presente procedimento, disponeva che parte ricorrente svolgesse idonea istanza al G.T. per i provvedimenti opportuni ed eventualmente regolarizzasse la propria posizione processuale.
In data 15.11.2022, parte attrice depositava provvedimento del Giudice Tutelare che revocava la misura dell'amministratore di sostegno;
con ordinanza del 2.12.2022 il Presidente delegato, preso atto di quanto sopra, confermava le condizioni di separazione in via temporanea e urgente e rimetteva le parti davanti al
Giudice istruttore.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni
e, con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
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1.
La domanda di divorzio, formulata da entrambe le parti, va accolta.
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