Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 102
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 102
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 12583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.12.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 12583/2022
TRA
DI LA IU, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Passariello Maria e Capasso
Roberto;

Ricorrente
CONTRO
INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;

Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. Nugnes, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità).
L'I.N.P.S. si costituiva opponendosi alla domanda.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, è pronunciata la presente sentenza.
1
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c.Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque,
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