Trib. Vercelli, sentenza 05/12/2024, n. 607
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Testo completo
(Continua verbale udienza del 05/12/2024 ) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici, visti gli atti, udita la discussione orale, visto l'art. 429 cpc , 1 comma al termine della camera di consiglio in assenza dei difensori pronunzia la seguente R.G.L. 720 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa
da
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lidia Parte_1
Golinelli (C.F. e C.F._1 Email_1
Simona Rizzello (C.F. ) e C.F._2 Email_2 presso lo studio di quest'ultima in Varallo, c.so Roma 22, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM – Ministero dell'Istruzione e del merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, in P.IVA_1 questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell e Controparte_1 dalla Dott.ssa , legalmente domiciliati presso l Controparte_2 [...]
in Piazza Roma n. 17 Controparte_1
- resistente –
Oggetto: Pagamento retribuzione professionale docenti.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 24.9.2024 , docente assunta con contratti a tempo Parte_1 determinato, ha chiesto al Giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti così come riconosciuta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per l'anno 2019/2020 in cui è stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica in attività di docenza, mediante la stipula di contratti a tempo determinato. Ha quantificato le differenze retributive nell'importo di € 1.663,57 come da conteggio indicato in ricorso a pag. 2.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata senza contestare il servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente supplente nel periodo indicato ma ritenendo non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999 e concordando con il quantum indicato dalla ricorrente se dovuto.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
La domanda è fondata.
Si è già detto che i contratti a tempo determinato in base al quale la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero resistente non è contestata dal
Ministero stesso.
La doglianza della ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per l'anno scolastico
2019/2020 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL corrisposta dal Ministero resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e
a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere