Trib. Foggia, sentenza 16/02/2024, n. 543

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 16/02/2024, n. 543
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 543
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario C N all'esito dell'udienza del 16 febbraio
2024, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5841/2023 R.G.L. a cui è stato riunito il procedimento n. 5846/2023 R.G.L. promosse da
e rappresentate e difese per delega in calce a Parte_1 Parte_2 ciascun ricorso dagli avv.ti M R C, N Z, G
R, W M e F G e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. M R C in Orta Nova (FG) Corso Umberto I, n. 34 ricorrenti
nei confronti di
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, in entrambi i procedimenti ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa G L, Dirigente dell' per CP_3 effetto del Decreto del Direttore Generale prot. n. 45523 del 24/11/2023, legalmente domiciliato in Foggia in via Telesforo n. 25, resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art.
1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107
)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorsi rispettivamente depositati in data 26.06.2023, e Parte_1
- premesso, entrambe, di aver prestato servizio in forza di plurimi Parte_2 contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici indicate nei rispettivi ricorsi e precisamente:
- per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 e di essere stata assunta Parte_1 alle dipendenze del con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 13.09.2022;


- per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e di essere Parte_2 ancora in servizio come da cedolino gennaio 2024, con contratto di supplenza annuale in corso;
allegavano di non aver ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a
500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, e adivano l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del CP_1 all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il ritualmente costituitosi, Controparte_1 resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa, previa riunione del procedimento n. 3124/2023 R.G.L., è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
**********
In via preliminare, deve darsi atto della disposta riunione dei procedimenti in epigrafe indicati attesa la evidente connessione parzialmente soggettiva e oggettiva.
Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento ciascuno per quanto di ragione.
Ciò posto appare dirimente, ai fini del decidere, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art.
63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui
al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro
500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi