Trib. Marsala, sentenza 25/09/2024, n. 674
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. F G, al termine dell'udienza del 25/09/2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1209/2023 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BAIATA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
MARIO MARINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa, con
[...] qualifica di “Operaia pompista impianto di distribuzione carburante”, cat. A1 del CCNL Terziario, dal 24.08.2016 sino al licenziamento, osservando il seguente orario lavorativo: dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, per un totale di 60 ore settimanali.
La sig.ra ha dedotto l'insussistenza dei presupposti del licenziamento, Parte_1 deducendone, in realtà, la natura ritorsiva;
ha inoltre precisato di essere creditrice della somma di € 43.470,00 a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario nonché per l'indennità di cassa e maneggio denaro e quella per mancato godimento di ferie e permessi.
1
La lavoratrice, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente in data 03.10.2022, perché discriminatorio
e/o ritorsivo per tutti i motivi sopra esposti, per l'effetto ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della società Marino e C. s.a.s. (P.Iva: , in CP_1 CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Alcide De Gasperi n° 31 a Marsala, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra o in via subordinata al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente perché insussistente il giustificato motivo oggettivo, insussistente le motivazioni addotte, violato il diritto al repêchage/ricollocamento, violato il criterio di scelta ovvero perché le ragioni poste a fondamento del licenziamento sono del tutto irreali e/o fittizi e/o pretestuose, per tutti i motivi meglio articolati ed esposti in parte narrativa e per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista dal D.lgs n°
23/2015;
- Accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva, compete la somma di €
43.470,00 per il periodo dal 24.08.2016 fino alla data del licenziamento intimato, a titolo di arretrati e differenze retributive, ore di lavoro straordinario, indennità di cassa, ferie e permessi non goduti ed altre voci,
e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla corresponsione di tutte le retribuzioni arretrate, maturate e non percepite, alla somma di € 43.470,00, come da conteggio del sindacato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, salvo errori ed omissioni, o da determinarsi per mezzo di CTU o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare, ancora, la società per quanto di ragione ex art. Controparte_3
429, comma terzo, c.p.c.;
- Condannare altresì, la società al pagamento delle spese e Controparte_3 compensi, oltre IVA e CPA, della presente procedura, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
2. La con memoria Controparte_1 depositata tempestivamente in data 10.05.2023, ha precisato che la ricorrente, dal 15.1.2019 al 11.1.2021, è
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