Trib. Sulmona, sentenza 04/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 233 dell'anno 2021 vertente
TRA
ES SE (C.F.[...]), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Colaiacovo, presso il cui studio in Sulmona (AQ) alla via Carrese n. 32, è elettivamente domiciliata
- attore = CONTRO
ES EP (C.F. [...]) e OL IT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Masci, presso il cui studio in Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7, sono elettivamente domiciliati
- convenuti =
NONCHÉ
PA DA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Anna Berghella, presso il cui studio in Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7, è elettivamente domiciliata
- convenuta =
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, SE ES conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona, i signori DA PA, EP ES e IT ID, per ivi sentir:
“I. accertare e dichiarare che il contratto di compravendita in data 15 ottobre 2007 per Notaio Mosca costituisce, in realtà, una donazione;
II. accertare e dichiarare la nullità del contratto di vitalizio in data 24 aprile 2013 per notaio Mosca, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che costituisce, in realtà, una donazione;
III. dichiarare lo scioglimento della comunione tra gli
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eredi del defunto AR ES;
IV. determinare, per l'effetto, l'entità delle quote spettanti a ciascun erede in base alle norme che disciplinano la successione ab intestato, ordinando la divisione di detta comunione in ragione delle quote spettanti per legge a ciascuno degli attuali componenti, reintegrando in tal modo l'attore nella quota necessaria e ordinando, altresì, il rendiconto e procedendo all'attribuzione delle quote reali, ordinando il rilascio a chiunque le detenga, previa formazione di un progetto da affidare a c.t.u. e, se del caso, rimettendo le parti avanti al notaio per la redazione dell'atto di attribuzione di tali quote;
V. procedere alla vendita dei beni per i quali non fosse possibile la divisione in quote reali e la relativa attribuzione, distribuendo il ricavato sempre in ragione delle quote spettanti per legge e salvo conguagli, ovvero rimettere le parti davanti al notaio per tale incombente;
VI. dare ogni ulteriore provvedimento, ponendo le spese processuali a carico della massa ereditaria ovvero a carico dei coeredi che si opporranno alla divisione”.
2. A sostegno della spiegata domanda, l'attore deduceva in sintesi: a. di essere figlio di AR ES, deceduto in Sulmona, il 29 maggio 2020;
b. che chiamati all'eredità sono anche DA PA e EP ES, rispettivamente madre e fratello dell'attore e, quindi, moglie e figlio del de cuius;
c. che non risulta che il de cuius avesse disposto del proprio patrimonio con testamento;
d. che, pertanto, ai sensi dell'art. 581 c.c., all'odierno attore spettava un terzo dell'eredità o comunque una quota non inferiore a quella fissata dall'art. 542 c.c.;
e. che nella eredità sono compresi beni mobili e immobili, titoli, liquidità e crediti;
f. che disponendo in vita delle proprie sostanze, il de cuius ha leso il diritto alla quota necessaria dell'erede, con conseguente necessità di reintegrazione in quanto egli non aveva ricevuto nulla, per cui, si doveva procedere alla previa collazione di tutte le disposizioni fatte in vita dal de cuius e al rendiconto da parte dei coeredi;
g. che con atto di compravendita in data 15 ottobre 2007, AR ES ed DA PA (unitamente a SE AL e AN PA) hanno venduto a EP ES e a sua moglie IT ID, la piena proprietà di un appartamento e un fondaco siti in Sulmona, Via Papa Innocenzo VII, riportati al catasto fabbricati rispettivamente al foglio 60, particella 2892 sub 18, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano 2-3, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale mq. 85, rendita catastale euro 278,89 e foglio 60, particella 2892 sub 20, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, consistenza 16 mq, superficie catastale mq. 22, rendita catastale euro 68,59;
h. che, inoltre, con lo stesso atto per notaio Mosca, i predetti AR ES ed DA PA acquistavano da AN PA e SE AL la piena proprietà di un magazzino posto al piano secondo, riportato al catasto fabbricati di Sulmona, al foglio 60, particella 2892 sub 19, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano 2, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza 47 mq., superficie catastale mq. 25, rendita catastale euro 126,22 di cui non hanno mai riscosso il prezzo della loro quota di proprietà, pari a euro 20.650;
i. che con atto per notaio Mosca in Sulmona in data 24 aprile 2013, i predetti AR ES ed DA PA stipulavano un contratto di vitalizio con il quale cedevano a EP ES e a IT ID la nuda proprietà, trattenendo per loro l'usufrutto, degli immobili riportati al catasto fabbricati di Sulmona al foglio 60, particella 2892 sub 21, zona censuaria 1, cat A/4, cl 3, vani 5,5 di superficie catastale mq 122, Via Papa Innocenzo VII n. 13 piano 1-2 e foglio 60, particella 2892, sub 16, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 10, superficie catastale mq. 28;
l. che a titolo di corrispettivo, EP ES e IT ID si impegnavano personalmente e con mezzi propri a provvedere in favore di AR ES ed DA PA a quanto necessario ai fini del loro mantenimento vita natural durante (a titolo esemplificativo si menzionavano l'assistenza pagina 2 di 12
morale e materiale, l'alloggio, il vitto, il vestiario, i medicinali e quant'altro necessario ad una decorosa esistenza);
m. che il citato contratto di vitalizio, in realtà, dissimulava una donazione lesiva della propria quota di legittima atteso che il contratto difetta del requisito dell'alea, alla luce dell'età dei contraenti che avevano, rispettivamente, 83 e 78 anni e che non risulta che EP ES e IT ID abbiano mai adempiuto a tali obbligazioni;
n. che AR ES era titolare presso Poste Italiane di un libretto di risparmio cointestato con DA PA, n. 31018207, dal quale sono stati effettuati numerosi prelievi senza alcuna ragione;
o. che su tale libretto sono peraltro confluiti rimborsi di buoni postali cointestati con DA PA;
p. che il provento di tali riscossioni è stato immediatamente prelevato e sottratto alla massa ereditaria;
q. che i tentativi di composizione bonaria, ivi compreso l'esperimento della procedura di mediazione, non avevano avuto esito positivo.
3. Si costituivano in giudizio i signori ES EP e ID IT, con comparsa depositata il 17.6.2021, con la quale resistevano alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Sulmona, contestavano tutto quanto dedotto dalla parte avversa siccome infondato in fatto e in diritto, non si opponevano allo scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto AR ES, e chiedevano quindi di: a. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di compravendita 15.10.2007 per Notaio Mosca poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
b. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di vitalizio 24.4.2013 per Notaio Mosca poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
c. dichiarare lo scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto AR ES, tenendo conto delle volontà espresse nel testamento di quest'ultimo, e nei limiti di legge applicabili anche in ordine all'assegnazione della quota disponibile;
d. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite in conseguenza del rigetto delle domande di cui ai numeri I e II delle conclusioni dell'atto di citazione.
4. A sostegno delle proprie difese, ES EP e ID IT, deducevano in sintesi che: a. che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il genitore AR ES aveva in realtà lasciato disposizioni testamentarie con atto scritto, firmato e datato di suo pugno il 9.11.2011, pubblicato il 30.6.2020 con atto del Notaio Vittorio Altiero rep.n.56739 e registrato in Castel di Sangro il 2.7.2020 al n.6576 serie 1T e, con il quale ha così disposto: “nomino erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili mio figlio EP ES, nato a [...] il [...] e residente a [...] in piazza Venezuela n.5, al quale, comunque, in caso di contestazione intendo riservare in suo favore la quota disponibile oltre quella di legittima”;
b. l'infondatezza dell'asserita simulazione dell'atto di compravendita atteso che tale atto ha trasferito la proprietà di ¾ di immobile da parte dei signori DA PA, SE AL e AN PA, sulle cui proprietà e negozi posti in essere il SE ES non ha alcun diritto né interesse ad interloquire, né si comprende perché i signori SE AL e AN PA avrebbero dovuto donare, anziché vendere, la loro quota di proprietà agli attuali convenuti, e che inoltre il trasferimento anche della quota del de cuius era avvenuto in favore di EP ES e IT ID, coniugi in comunione dei beni, e che pertanto il quarto di proprietà di AR ES si è trasferito per 1/8 al figlio EP e per 1/8 a IT ID;
c. che come specificato nel contratto, il prezzo della quota di proprietà di AR ES e PA DA, pari ad € 20.650,00, era stato regolarmente versato con assegno postale n.4731276269-5 emesso all'ordine di PA DA, ritirato dalla parte venditrice che ne aveva rilasciato debita quietanza a saldo e, contrariamente a quanto asserito, era stato poi regolarmente addebitato sul pagina 3 di 12
detto conto postale come da allegato estratto conto;
d. l'infondatezza della eccezione di nullità e/o simulazione relativa del contatto di vitalizio asserendo che la prestazione corrispettiva era stata sempre eseguita ed assicurata dai signori ES e ID, sin dalla stipula dell'atto (ed anche prima!).
5. Con comparsa depositata in data 17.6.2021 si costituiva in giudizio anche la signora PA DA, la quale resisteva alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Sulmona dal figlio SE ES, contestava tutto quanto dedotto dalla parte avversa siccome infondato in fatto e in diritto, non si