Trib. Catania, sentenza 17/05/2024, n. 2459

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 17/05/2024, n. 2459
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2459
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

R.G. n. 1039/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott. M C S
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1039/2016
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
A CISINA SANDU, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Gabriello
Carnazza n. 51, CATANIA;

ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Controparte_1 C.F._2
DI SEFANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale XX Settembre n. 45,
CATANIA;

CONVENUTA
****
Con atto di citazione notificato in data 19/12/2015, conveniva in Parte_1
giudizio , chiedendo al Tribunale di C adito di voler: “Disporre la Controparte_1 divisione dell'immobile comune alle Parti, secondo quanto emergerà dalla C.T.U che fin
d'ora si chiede e, in caso di impossibilità di divisione, la vendita dell'immobile per attribuire
1

al il 50% del valore complessivo del detto compendio immobiliare sito in Parte_1
Tremestieri Etneo, via Del Quadrifoglio 19, al NCEU di C foglio 7, part. 740 sub. 2, cat. A/2, classe 4, nonché del garage sito al piano primo sottostrada del medesimo fabbricato, iscritto in catasto al foglio 7, part. 740 sub. 35, cat. C/6, classe 8 di mq. 17;
- In subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore di una della parti con obbligo per la stessa di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore dell'altra;
- In estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile a mezzo di professionista delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote – 50% a testa;
- Disporre a favore del Pt_1

il rimborso e la restituzione 50% del denaro esistente sul c/c bancario presso la Org_1
intestato alla (facente all'epoca in rapporto coniugale e, quindi,
[...] Controparte_1
in comunione de residuo, al momento della separazione, avvenuta già a far data dal novembre
2012, previo accertamento bancario, le somme di cui sopra vengono richieste oltre interessi
e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo. - Ordinare la divisione dei altri beni mobili quali, l'arredo della casa coniugale e la macchina acquistata in costanza di matrimonio, oppure il loro corrispettivo valore da accertare tramite C.T.U.
Con vittoria di spese e compensi.”
All'uopo, l'attore esponeva che:
- In data 01.09.1994, lo stesso aveva contratto con la sig. matrimonio Controparte_1
concordatario in regime di comunione di beni;

- Dal rapporto coniugale erano nati tre figli, di cui uno già maggiorenne;

- I coniugi avevano scelto di abitare sin dal 1998 nella casa sita in Tremestieri Etneo, via Del
Quadrifoglio 19, acquistata dal tramite cooperativa edilizia e a seguito di iscrizione Pt_1
Org_ come socio nella suddetta cooperativa ” avvenuta in data 10.12.1992, e Org_2 di cui continuava il pagamento;

- L'atto di assegnazione di alloggi in cooperativa edilizia era avvenuto il 06 Giugno 2002, davanti al Notaio dott. , registrato il 21.07.2002, al nr. 7117, con cui il sig. Persona_1
aveva acquistato l'immobile sito a piano terra, di vani catastali 5,5 scala A, di Pt_1
contrada Ravanusa, Tremestieri Etneo, in catasto al foglio 7, part. 740 sub. 2, cat. A/2, classe
4, nonché un garage sito al piano primo sottostrada del medesimo fabbricato, iscritto in catasto al foglio 7, part. 740 sub. 35, cat. C/6, classe 8 di mq. 17;

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- Al momento dell'atto di assegnazione, il sig. aveva già versato un acconto di € Pt_1
5.164,57 del prezzo di vendita;

- I coniugi, nel novembre 2012, avevano deciso di recidere il loro rapporto di coniugio, e con la presentazione davanti al Presidente in data 12 giugno 2013, avevano formalizzato la separazione consensuale;
ed infatti il Presidente con il D.O. n. 555/2013, aveva convalidato le condizioni economiche e non, sottoscritte, perlopiù nell'interesse dei figli minori della coppia;

- Al momento della separazione, il sig. nell'interesse dei tre figli minori della Pt_1
coppia, aveva deciso di uscire dalla casa coniugale e di assegnare la stessa alla moglie ed ai figli, andando a vivere nella casa della sorella, per difficoltà economiche non di poco conto;

- Il era venuto a conoscenza di una stabile convivenza della moglie nell'immobile Pt_1
assegnato;

-Il D.O. nr. 555/13 era già passato in giudicato e si poteva procedere alla divisione del patrimonio comune ai due coniugi;

- Il sin dall'inizio, aveva tentato di trovare in via stragiudiziale un accordo sia per Pt_1
l'organizzazione circa la crescita e l'educazione dei figli, sia per lo scioglimento della comunione legale con la moglie, non solo al fine di estinguere una qualsiasi comproprietà tra
i coniugi che, data la realtà dei fatti (la stabile convivenza della C con la madre ed il compagno), non aveva più ragion d'essere, ma anche per far sì che l'attore, viste le condizioni economiche precarie in cui versava, potesse avvalersi di una risorsa economica per l'acquist o di un alloggio e poter sostenere a tutte le spese per il proprio nucleo familiare, cioè i figli.
- Tale richiesta bonaria del eniva formulata dallo stesso a causa della profonda crisi Pt_1
matrimoniale, ma, altresì per regolarizzare a vario titolo la nuova situazione personale ed economica venutasi a creare. Infatti, dopo la separazione il pur vantando la titolarità Pt_1
di alcuni beni mobili ed immobili del patrimonio coniugale, era rimasto in grave sofferenza economica. Si era creata una discrepanza economica non di poco conto, e precisamente la moglie aveva avuto assegnata la casa coniugale dove conviveva stabilmente con la madre ed il compagno, i quali partecipano alle spese, all'uso esclusivo del garage e della macchina.
Invece, il non aveva aiuti economici se non lo stipendio di appena mille euro, era Pt_1
ospite della sorella e contribuiva alle spese, pagava mensilmente il contributo per il mantenimento dei figli minori. Pertanto, vista la discordanza delle condizioni sociali e
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finanziarie venutasi a creare, nonché la certezza della definitiva rottura del nucleo familiare
una comunione patrimoniale tra di essi non aveva più ragione d'esistere. Parte_2
- Era necessario determinare, innanzitutto, l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, appartenente ai coniugi : Ed invero: l'immobile sito in Tremestieri Etneo, Parte_2
adibito a casa coniugale, assegnato alla moglie ed ai figli;
il garage sito al piano primo sotto strada del medesimo fabbricato;
la macchina acquistata durante il matrimonio, in uso esclusivo della moglie e saldata dopo la separazione dal nonché i c/c bancari Pt_1 intestati personalmente ai coniugi – C, dove confluivano i proventi del lavoro Pt_1
ed un c/c bancario intestato alla C aperto durante il matrimonio presso la Org_1
, dove la stessa depositava risorse che dovevano essere utilizzate per la ordinaria
[...] conduzione del nucleo familiare.
Quindi occorreva procedere alla divisione delle somme rimaste su tale conto, quali somme in comunione de residuo al momento della separazione, avvenuta già a far data dal giugno 2013, previo accertamento bancario, però da data precedente e precisamente dal novembre 2012, poiché appartenente al patrimonio familiare. In ogni caso, semmai le somme ivi contenute, onde non utilizzate fino al momento della separazione, andavano divise al 50% tra i coniugi.
I mobili di arredo della casa coniugale andavano anch'essi ripartiti.
In diritto, l'attore richiamava: l'art. 191 c.c. relativo allo scioglimento della comunione tra i coniugi, l'articolo 192 c.c., relativo a rimborsi e restituzioni dei coniugi nonché gli articoli
194 e 195 c.c. riguardanti rispettivamente la divisione dei beni della comunione ed il prelevamento dei beni mobili.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e risposta Controparte_1
del 31/03/2016, depositata il 04/04/2016, con cui contestava la domanda attorea e chiedeva:
In via principale:- Rigettare tutte le richieste di parte attrice, assolutamente infondate in fatto ed in diritto. - In via subordinata: Considerata, anche, la indivisibilità dell'immobile ci si oppone allo scioglimento della comunione, che, per la tutela dei minori potrà avvenire solo dopo il raggiungimento della loro maggiore età e/o della loro autonomia patrimoniale;
comunque la sig.ra , già proprietaria di metà indivisa dell'immobile sito in Controparte_1

Tremestieri Etneo, via Del Quadrifoglio 19, al NCEU di C foglio 7, part. 740 sub. 2, cat. A/2, classe 4, nonché del garage sito al piano primo sottostrada del medesimo fabbricato, in catasto al foglio 7, part. 740 sub. 35, cat. C/6, classe 8 di mq. 17, fin d'ora chiede che, in ogni caso e nei termini sopraesposti, le sia attribuita l'altra quota di metà indivisa dell'altro
4 comproprietario sig. determinandone il valore in danaro da liquidare previa Pt_1 detrazione dall'importo determinato del bene di tutte le somme dovute alla stessa C dal per le causali sopra esposte che si quantificano nella somma di €. 45.000,00 o in Pt_1
quella diversa somma maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
in ulteriore subordine, disporre a favore della sig.ra C il rimborso e la restituzione 50% del denaro esistente sul c/c bancario del nonchè della quota a lei spettante sul TFR Pt_1 corrisposto al nell'anno 2012 poco prima dello scioglimento del rapporto Pt_1

matrimoniale in occasione della risoluzione del suo precedente rapporto di lavoro con la società con sede in C Corso Sicilia. Con vittoria di spese, compensi ed onorari Org_4
del presente giudizio. Ai fini istruttori si chiede che il CTU, la cui nomina è stata chiesta da controparte, accerti, anche sulla documentazione prodotta, il valore della quota immobiliare da assegnare alla sig.ra C, nonché l'esatto ammontare delle somme dovute dal
al fine di determinare l'esatto valore dei conguagli di denaro da corrispondere. Pt_1
All'uopo la convenuta osservava che:
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