Trib. Pavia, sentenza 07/05/2024, n. 282
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Testo completo
Tribunale di Pavia PRIMA SEZIONE VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
R. G. 865/2023 Oggi 7 maggio 2024 innanzi alla giudice del lavoro M F, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi:
- per la ricorrente l'avv. Siviglia Co
- per la dott.ssa F L R. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti. L'avv. Siviglia contesta l'applicabilità del IV comma dell'art. 4 del tariffario professionale invocato da parte resistente. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro M F
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro M F pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 865/2023 promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO SIVIGLIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_2 P.IVA_1
c.p.c. dalla dott.ssa FERICA LA ROSA e dalla dott.ssa SARA PUNTI, funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
CP_2 per l'effetto di condannare il al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € CP_2
1.613,67 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre CP_2 al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva e nel merito
1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio nella minor somma;
2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, liquidare le spese tenuto conto della serialità della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio Dai contratti di lavoro e dai