Trib. Crotone, sentenza 05/12/2024, n. 847
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Testo completo
N. R.G 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Antonio Drammis e Giovanna Macrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Carfizzi (KR) via Roma n. 111;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.5.24, , quale docente attualmente assunta con incarico annuale Parte_1 a tempo determinato (scadenza 30/6/2024) presso l'Istituto Comprensivo I.O. “L. LILIO CIRO' (KR), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti Controparte_1
a tempo determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2023/2024 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, co.121 della L. 13 Luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2. Per l'effetto, condannare il in persona del , a corrispondere alla Controparte_1 CP_6 docente il beneficio economico pari ad € 2.000,00, tramite la Carta Elettronica per Parte_1 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, della L. 107/2015, per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
3. Condannare il alla Controparte_1 refusione delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 cpc”. pagina 1 di 4
Si costituiva il che, dato atto che la ricorrente risulta essere interna al sistema delle docenze scolastiche CP_7 essendo, a tutt'oggi, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, aderiva alla richiesta di parte ricorrente per le annualità scolastiche dal 2020/2021 al 2023/2024. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
- con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Antonio Drammis e Giovanna Macrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Carfizzi (KR) via Roma n. 111;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.5.24, , quale docente attualmente assunta con incarico annuale Parte_1 a tempo determinato (scadenza 30/6/2024) presso l'Istituto Comprensivo I.O. “L. LILIO CIRO' (KR), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti Controparte_1
a tempo determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2023/2024 e sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, co.121 della L. 13 Luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2. Per l'effetto, condannare il in persona del , a corrispondere alla Controparte_1 CP_6 docente il beneficio economico pari ad € 2.000,00, tramite la Carta Elettronica per Parte_1 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, della L. 107/2015, per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
3. Condannare il alla Controparte_1 refusione delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 cpc”. pagina 1 di 4
Si costituiva il che, dato atto che la ricorrente risulta essere interna al sistema delle docenze scolastiche CP_7 essendo, a tutt'oggi, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, aderiva alla richiesta di parte ricorrente per le annualità scolastiche dal 2020/2021 al 2023/2024. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
- con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di
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