Trib. Padova, sentenza 21/05/2024, n. 996

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 21/05/2024, n. 996
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 996
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera
di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 9579/2017 R.G. promossa
da
, con l'avv. TROPEPI CRISTINA;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. FANTIN VALENTINA;
CP_1
resistente
e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Padova
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.12.2023.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“1. Dichiararsi la cessazione della materia del contendere in punto status posto che il divorzio fra le parti è stato celebrato in Moldavia con sentenza passata in giudicato, allegata in atti.
2


2. Nulla disporre in relazione alla casa coniugale, posto che i coniugi hanno già trovato un accordo sul punto e la SI ha Parte_1

ceduto la propria quota al signor . CP_1


3. Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minorenne Persona_1

alla madre SI , che avrà diritto di prendere tutte le Parte_1
decisioni di maggior interesse relative al figlio, fra le quali quelle relative all'istruzione, la salute, il rilascio e rinnovo del passaporto e i viaggi in
Italia e all'estero, con collocamento del predetto presso l'abitazione della medesima.


4. Nulla disporre in relazione alle modalità di visita del minore in quanto attualmente il rapporto padre - figlio è praticamente inesistente e il ragazzo si rifiuta di vedere il padre.



5. Confermare a carico del signor un assegno mensile di Pt_1

mantenimento a favore del figlio da versare entro il 05 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente della SI nella misura che Pt_1
l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e comunque non inferiore ad € 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale e quindi dal 30.04.2019. Disporre a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie per il figlio Per_2
nella misura del 50% di quelle previste dal protocollo vigente presso il
Tribunale di Padova.
Spese di lite come per Legge.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“rigettata ogni avversa domanda,
1) dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di separazione atteso l'intervenuto divorzio in Moldavia tra le parti, pronunciato con sentenza passata in giudicato;

2) affidare il figlio minore in via condivisa ai genitori, con PE
collocamento presso la madre;
in via subordinata, affidare il figlio minore

ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
PE

3) nulla in punto diritto di visita paterno, prendendo atto della volontà del figlio, dando atto che il sig. si dichiara disponibile a seguire un CP_1
2
3
percorso di sostegno alla genitorialità qualora il figlio minore volesse riavvicinarsi a lui;

4) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 entro il
5 di ogni mese, precisando che la rivalutazione Istat decorra dalla data della pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo del Tribunale di Padova;
in via subordinata, in denegata ipotesi venisse confermato l'importo di € 300,00, stabilire che la rivalutazione Istat decorra dalla data della pronuncia.

In via istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie del convenuto non ammesse. Si insiste, pertanto, per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova - articolata dal convenuto memoria ex art. 183,
c.6, c.p.c. n. 2-:
8) Vero che la SI , convivente con ed il loro CP_2 CP_1
figlio , si occupa del figlio neonato e ha cessato di lavorare;
Persona_3

9) Vero che la famiglia vive con la retribuzione Persona_4
percepita dal signor ;
CP_1

10) Vero che in data 07/07/2014 il signor veniva raggiunto Org_1
telefonicamente dal signor ;
CP_1

11) Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente, il signor CP_1
[...
chiedeva al signor di recarsi con urgenza presso Org_1
l'abitazione della famiglia – ;
CP_1 Parte_1

12) Vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente, il signor
[...]
si portava presso l'abitazione della coppia e qui la SI Org_1 Pt_1
riferiva di essere scivolata sul pavimento bagnato di casa;

13) Vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente, la SI
[...]
veniva condotta al Pronto Soccorso di Padova dal signor Pt_1 [...]
unitamente al marito ed il figlio ;
Org_1 PE

14) Vero che i signori e abitano Parte_2 Tes_1 nell'appartamento posto al piano superiore rispetto all'abitazione dei signori ;
Pt_1

3
4
15) Vero che, tra il 2015 ed il 2017, dall'appartamento dei signori Pt_1
provenivano rumori riferibili a litigi, quali urla e schiamazzi.
Si indicano quali testimoni i signori: - , convivente more CP_2
uxorio con il resistente, residente a [...], che potrà riferire sui capitoli 8
e 9;
- , cugino del resistente, residente a [...], che potrà Org_1

riferire sui capitoli 10, 11, 12 e 13;
o in alternativa Parte_2 Tes_1

, residente a [...], che potrà riferire sui capitoli 14 e 15.
[...]
Spese di lite interamente rifuse.”.
PER IL PUBBLICO MINISTERO: “Visti gli atti, dichiara di intervenire,
riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato l'01.12.2017 adiva il Parte_1
Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale da
, con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile CP_1
in Moldavia il 29.08.2007, regolarmente trascritto nel registro
dello Stato Civile di Telenesti (registro atti di matrimonio n. 59,
anno 2007, cfr. doc. 3 ricorso introduttivo);

- rappresentava che dalla loro unione era nato, in data 28.03.2010, a
Padova un figlio: ;
Persona_1
- dopo alcuni anni di matrimonio, il rapporto coniugale aveva
iniziato a deteriorarsi a causa dell'atteggiamento violento ed
aggressivo tenuto dal resistente nei confronti della ricorrente e
del figlio, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza;

- riferiva che i maltrattamenti del coniuge erano iniziati nel 2015, in
seguito al trasferimento abitativo del nucleo familiare in Italia, ma
le condotte vessatorie e i maltrattamenti si erano intensificati nel
4
5
2017, anno in cui il resistente aveva iniziato ad avere
atteggiamenti violenti anche verso il figlio minore della coppia;

- in particolare, riferiva che verso la metà di ottobre 2017,
ristabilitasi a seguito di un'aggressione subita dal coniuge,
temendo per la propria incolumità fisica, dopo essersi rivolta ad
un di Padova, si trasferiva insieme al figlio Organizzazione_2
presso un'amica e da quel momento il resistente iniziava a porre
in essere una condotta persecutoria impedendole, dapprima, di
prelevare gli effetti personali propri e del figlio dall'abitazione
coniugale e, successivamente, a seguito dell'allontanamento della
ricorrente e del minore dalla casa coniugale, il resistente non
mutava la propria condotta violenta e persecutoria;

- riferiva che la stessa svolgeva l'attività di addetta alle pulizie, con
contratto a tempo determinato, percependo una retribuzione
mensile di circa € 500,00;
mentre il resistente svolgeva la
professione di mulettista, presso una Cooperativa di Padova,
percependo una retribuzione mensile di € 1.800,00;

- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1) si autorizzino i coniugi a vivere separati;

2) assegnarsi alla moglie la casa coniugale, sita a Padova (PD), in via
F. Algarotti n. 19, con la mobilia ivi contenuta, ove la ricorrente continuerà a vivere insieme al figlio minore e disporsi a carico del sig.
l'obbligo di allontanarsi dall'abitazione coniugale, CP_1
asportando i propri effetti personali, entro il termine di dieci giorni decorrente dalla data dell'udienza presidenziale;

3) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla PE
madre, in considerazione del comportamento violento ed aggressivo
5
6
tenuto dal sig. nei confronti della moglie e del figlio, CP_1 gravemente pregiudizievole e contrario all'interesse del minore;

4) riconoscersi al padre il diritto di visita da esercitarsi un pomeriggio alla settimana, presso una struttura protetta alla presenza della madre e di personale qualificato dei servizi sociali;

5) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il CP_1
giorno cinque del mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , l'importo di € 800,00= mensili, somma che andrà PE
rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi spese mediche, odontoiatriche e farmaceutiche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche (quali: testi scolastici e/o universitari, rette scolastiche e/o universitarie, gite di istruzione) e le spese necessarie per l'attività sportiva e/o ricreativa del figli o ;

6) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il CP_1 giorno cinque del mese, l'importo di € 200,00= mensili, somma che andrà rivalutata in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;

7)
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