Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2024, n. 599

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2024, n. 599
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 599
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 594/2023 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
, che la rappresenta e difende come da Email_1 procura speciale,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono, come da procura speciale,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
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Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da ottobre 2015 a luglio 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 4.034,10 o la diversa somma accertata in corso di causa.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 36 giornate ), risulta essere pari ad € 540,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma della somma di € 338,82 a titolo di incidenza sul TFR.
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma di € 518,33 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( luglio 2022
) sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.
”.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva recante domanda riconvenzionale, ha così concluso:

2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12.06.2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;

2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;

3) sempre nel merito, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 1.228,01, come da conteggi allegati,
o diversa ritenuta di giustizia;

4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 3.600,00 (€ 450,00 per otto anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda. Accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla
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ricorrente per il tempo-pausa da ottobre 2015 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quando dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa;

5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;


Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente ha così concluso: “…chiedendo inoltre il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto neppure il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ;
Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante
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