Trib. Savona, sentenza 13/03/2025, n. 172
TRIB Savona
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2697 /2023 tra
MI S.R.L.S., con sede in Toirano (SV), Via Canepari 7, C.F. 01763430095, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. Francesco PP, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in EN, Via Malta 2 int. 6 scala sin., presso lo studio dell'Avv. Stefano Bazzani, del foro di EN ([...]= che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- ATTRICE
OD Giuseppe (C.F.: [...]) titolare dell'impresa individuale omonima P. I.V.A.: 05620290824), con sede in Caltavuturo (PA), Via Mameli n° Via G. Garibaldi 61/2 - 17043
Carcare (SV) con gli Avv.ti Francesco Legario (C.F.: [...], telefax
019.5143071, pec: francesco.legario@ordineavvocatisv.it), e Agnese Bellini (C.F.: [...], PEC: agnese.bellini@ordineavvocatisv.it) che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti,
- CONVENUTO
Oggetto: sub Appalto.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
MI SRLS
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria dichiarare la nullità o inattendibilità delle testimonianze rese dai Sigg.ri EF e AR ed eventualmente ordinare il confronto tra gli stessi ed il teste Celia nel merito condannare il Sig. IU OD a risarcire a favore della MA S.r.l.s. i danni alla stessa causati per inadempimento e/o negligenza, per le ragioni e causali esposte nella narrativa dell'atto introduttivo, in misura pari alle somme necessarie per la riparazione dei danni e/o per far fronte alle domande proposte dai terzi danneggiati, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”.
MO SE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa, previ gli adempimenti istruttori dedotti e/o deducendi,
- in via preliminare,
1
rigettare in toto le domande rivolte dall'attore nei confronti dell'Impresa MO in quanto inammissibili e/o irricevibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
Sentenza esecutoria come per legge.”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La MA LS affidava in subappalto al sig. OD parte dei lavori inerenti alla “manutenzione straordinaria di coperture e facciate con miglioramento energetico ed agevolazioni (Superbonus 110) commissionato dal Condominio di Via D'Azeglio 3 di EN”.
A detta dell'attrice, in detta occasione l'artigiano avrebbe maldestramente arrecato danni al condominio committente cui essa stessa ha dovuto rimediare a propria spese: in particolare, “il Sig. OD ha effettuato alcuni assaggi sulle coperture del Condominio, realizzando delle forature che dovevano servire ad individuarne la metodologia costruttiva e che dovevano poi essere subito dopo richiuse;
6) Purtroppo, l'Impresa OD ha maldestramente richiuso uno dei fori di campionamento delle terrazze dell'ultimo piano, tanto che si sono verificate importanti infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento di proprietà della condòmina Sig.ra Vardelli, che la MI si è dovuta impegnare a ripristinare (v. relativo verbale – prod. n. 2). 7) Anche a causa di tale episodio, il Condominio ha deciso di non proseguire nei lavori di appalto commissionati alla
MI (che ha dovuto addirittura presentare ricorso per tutela possessoria per rientrare in possesso dei propri materiali – prod. n. 3) e non ha versato alcun importo alla stessa, con conseguente mancato guadagno della MI” (cfr. atto di citazione).
MA LS affidava altresì al OD alcuni interventi da eseguirsi per conto del committente Sig.
IO VI in Ceriale (SV), anche in questo caso in connessione con le citate agevolazioni fiscali (bonus 110%), subappaltando allo stesso la demolizione ed il rifacimento dell'immobile.
In tale occasione “l'Impresa OD, dopo avere parzialmente demolito il tetto, ha dapprima rallentato e poi subitamente ed unilateralmente abbandonato il cantiere. Anche in questo caso, a causa di tale insensato comportamento, si sono verificate copiose infiltrazioni all'interno dell'abitazione del Sig. VI, il quale ha dapprima conseguentemente dichiarato risolto l'appalto (prod. n. 4) e poi proposto domanda risarcitoria nei confronti della MI (V. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – prod. n. 5), quantificando le proprie pretese in Euro 44.200,00 per ritardo nell'esecuzione dell'appalto, oltre ad Euro 14.213,00 (opere murarie) + Euro 3.281,80 (ripristino impianto elettrico) per i danni da allagamento dei locali” (cfr. atto di citazione).
Il convenuto, in replica alla richiesta risarcitoria di controparte eccepisce come questa mai in precedenza abbia “contestato né lavorazioni mal eseguite da parte dell'Impresa MO né altri danni di qualsivoglia genere, neppure a seguito delle fatture emesse dall'esponente, che sono state oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo”.
La presente iniziativa, in effetti, costituirebbe solo un tardivo tentativo di reagire ad una propria precedente richiesta di ingiunzione avverso la quale MA proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. oltre il termine di 40 giorni dalla
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