Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/01/2025, n. 5
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Procedimento n. 848/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 07/01/2025
Per l'appellato IO SS, compare l'avv. Massimo Greco il quale si riporta a tutti i propri scritti, nonché alle note depositate telematicamente con le relative conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
E' altresì presente l'avv. ES IO il quale si riporta all'atto di appello ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata. impugna altresì ogni difesa avversa e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Massimo Greco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice alle ore 12,10, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 7/1/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 848 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: appello al giudice di pace , vertente
TRA
IF RO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA F. PATELLA N. 29 84043 AGROPOLI, presso lo studio dell'avv. IF
GIUSEPPE , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
CONDOMINIO RUSSO IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., elettivamente domiciliato in VIA C.SO ELEA 238 MARINA DI ASCEA , presso lo studio dell'Avv. GRECO
MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. IO ES proponeva appello avverso la sentenza n. 272/2018 del Giudice di
Pace di Agropoli di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2016, con il quale il
IO SS gli aveva richiesto il pagamento per la sua quota di spettanza delle competenze professionali del geometra NI RC. Chiedeva di riformare la sentenza di primo grado e di accertare l'inesistenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
L'appellante deduceva: 1) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo, per essere nullo il rapporto contrattuale tra il IO SS e il geom. NI RC;
2) la nullità della deliberazione del 1.12.2014 per essere stata disposta la ripartizione delle spese solo fra alcuni condomini, nonché per l'assoluta incertezza dell'oggetto in difetto di indicazione del numero della fattura esaminata da parte dell'assemblea.
Si costituiva in giudizio il IO SS, che, eccepita la decadenza di cui all'art 1137 c.c., nel merito deduceva che :1 ) il geom. NI RC aveva indicato nel preventivo unicamente le attività di sua competenza e che in ogni caso i geometri possono progettare opere in cemento armato, tuttavia limitando il loro operato alle costruzioni di modesta dimensione;
2) che le spese erano state ripartite secondo quanto previsto dal codice civile secondo cui le scale e gli ascensori sono mantenuti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono;
3) che il geometra incaricato, aveva emesso due fatture, l'ultima delle quali, a saldo delle attività svolte sino a quel momento, non avendo il IO dato seguito ai lavori commissionati.
2
Tanto premesso, sul presupposto della legittimità delle delibere assembleari e dunque del decreto ingiuntivo di cui in oggetto, il IO SS concludeva
Procedimento n. 848/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 07/01/2025
Per l'appellato IO SS, compare l'avv. Massimo Greco il quale si riporta a tutti i propri scritti, nonché alle note depositate telematicamente con le relative conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
E' altresì presente l'avv. ES IO il quale si riporta all'atto di appello ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata. impugna altresì ogni difesa avversa e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Massimo Greco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice alle ore 12,10, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 7/1/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 848 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: appello al giudice di pace , vertente
TRA
IF RO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA F. PATELLA N. 29 84043 AGROPOLI, presso lo studio dell'avv. IF
GIUSEPPE , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
CONDOMINIO RUSSO IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., elettivamente domiciliato in VIA C.SO ELEA 238 MARINA DI ASCEA , presso lo studio dell'Avv. GRECO
MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. IO ES proponeva appello avverso la sentenza n. 272/2018 del Giudice di
Pace di Agropoli di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2016, con il quale il
IO SS gli aveva richiesto il pagamento per la sua quota di spettanza delle competenze professionali del geometra NI RC. Chiedeva di riformare la sentenza di primo grado e di accertare l'inesistenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
L'appellante deduceva: 1) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo, per essere nullo il rapporto contrattuale tra il IO SS e il geom. NI RC;
2) la nullità della deliberazione del 1.12.2014 per essere stata disposta la ripartizione delle spese solo fra alcuni condomini, nonché per l'assoluta incertezza dell'oggetto in difetto di indicazione del numero della fattura esaminata da parte dell'assemblea.
Si costituiva in giudizio il IO SS, che, eccepita la decadenza di cui all'art 1137 c.c., nel merito deduceva che :1 ) il geom. NI RC aveva indicato nel preventivo unicamente le attività di sua competenza e che in ogni caso i geometri possono progettare opere in cemento armato, tuttavia limitando il loro operato alle costruzioni di modesta dimensione;
2) che le spese erano state ripartite secondo quanto previsto dal codice civile secondo cui le scale e gli ascensori sono mantenuti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono;
3) che il geometra incaricato, aveva emesso due fatture, l'ultima delle quali, a saldo delle attività svolte sino a quel momento, non avendo il IO dato seguito ai lavori commissionati.
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Tanto premesso, sul presupposto della legittimità delle delibere assembleari e dunque del decreto ingiuntivo di cui in oggetto, il IO SS concludeva
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