Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2527
TRIB Velletri
Sentenza
9 dicembre 2024
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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, presieduto dal dott. Marco Valecchi e con la relazione della dott.ssa Carlotta Bruno, riguarda una richiesta di separazione consensuale tra coniugi. Le parti hanno chiesto la regolamentazione della separazione, inclusa l'assegnazione della dimora coniugale alla madre e la definizione delle modalità di visita del padre, attualmente in regime carcerario. Le questioni giuridiche sollevate riguardano l'interesse dei figli minori e la capacità della madre di garantire un ambiente adeguato, dato il suo stato di detenzione agli arresti domiciliari.
Il giudice ha rigettato la domanda di omologazione delle condizioni proposte, ritenendo che queste fossero contrarie all'interesse della minore. In particolare, il Collegio ha evidenziato che la collocazione della figlia presso una madre in arresto domiciliare, senza un adeguato supporto adulto, rappresentava una situazione potenzialmente pregiudizievole. Inoltre, il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non sarebbe stato sufficiente a garantire la protezione della minore. Pertanto, il Tribunale ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, evidenziando la necessità di ulteriori valutazioni sulla situazione familiare.
Il giudice ha rigettato la domanda di omologazione delle condizioni proposte, ritenendo che queste fossero contrarie all'interesse della minore. In particolare, il Collegio ha evidenziato che la collocazione della figlia presso una madre in arresto domiciliare, senza un adeguato supporto adulto, rappresentava una situazione potenzialmente pregiudizievole. Inoltre, il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non sarebbe stato sufficiente a garantire la protezione della minore. Pertanto, il Tribunale ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, evidenziando la necessità di ulteriori valutazioni sulla situazione familiare.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6272/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SPANO' LUISA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2023, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 15.5.2001 in Anzio (trascritto al n. 18 P.1 anno 2001).
Dall'unione sono nati , ad oggi MInne (nata a [...] il [...]), (nato ad [...] Per_1 Per_2
il 12.9.2001) e (nato ad [...] il [...]), questi ultimi maggiorenni. Per_3
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.5.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti chiedevano la regolamentazione delle visite paterne della MI a decorrere dalla scarcerazione del convenuto, ordinava il Per_1
deposito di documentazione integrativa indicante, fra l'altro, il fine pena. All'esito del deposito di detta documentazione, atteso che nel ricorso nulla veniva specificato in ordine al mantenimento ordinario della LI MI e dei figli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6272/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SPANO' LUISA C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.12.2023, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 15.5.2001 in Anzio (trascritto al n. 18 P.1 anno 2001).
Dall'unione sono nati , ad oggi MInne (nata a [...] il [...]), (nato ad [...] Per_1 Per_2
il 12.9.2001) e (nato ad [...] il [...]), questi ultimi maggiorenni. Per_3
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.5.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti chiedevano la regolamentazione delle visite paterne della MI a decorrere dalla scarcerazione del convenuto, ordinava il Per_1
deposito di documentazione integrativa indicante, fra l'altro, il fine pena. All'esito del deposito di detta documentazione, atteso che nel ricorso nulla veniva specificato in ordine al mantenimento ordinario della LI MI e dei figli
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