Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3176
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 11165/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11165/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bologna (BO) alla Via del Milliario n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pisanello del Foro di Bologna, domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), alla Via San EL n. 123
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, Strada
Maggiore n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Rossana Tavani che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'1/08/2024 IA dava atto di aver avuto una relazione Pt_1
sentimentale con dalla quale, in data 15 luglio 2017, nasceva il figlio EL;
la Parte_2
ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: a) affidare congiuntamente EL ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
b) determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio
pagina 1 di 4
presso il padre;
c) stabilire che il Sig. fosse obbligato a corrispondere 300,00 euro mensili a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 11/10/2024 si costituiva il Sig. , che concordava circa la richiesta di affido congiunto Pt_2
avanzata dalla ricorrente, ma proponeva il collocamento presso il padre e nel caso in cui fosse stato disposto il collocamento presso la madre, si offriva di contribuire al mantenimento di EL versando
200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 20/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo e depositavano nota di precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 21/11/2024, le parti personalmente presenti, confermavano di aver definito l'accordo alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 11165/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11165/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bologna (BO) alla Via del Milliario n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pisanello del Foro di Bologna, domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), alla Via San EL n. 123
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, Strada
Maggiore n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Rossana Tavani che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'1/08/2024 IA dava atto di aver avuto una relazione Pt_1
sentimentale con dalla quale, in data 15 luglio 2017, nasceva il figlio EL;
la Parte_2
ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: a) affidare congiuntamente EL ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
b) determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio
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presso il padre;
c) stabilire che il Sig. fosse obbligato a corrispondere 300,00 euro mensili a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 11/10/2024 si costituiva il Sig. , che concordava circa la richiesta di affido congiunto Pt_2
avanzata dalla ricorrente, ma proponeva il collocamento presso il padre e nel caso in cui fosse stato disposto il collocamento presso la madre, si offriva di contribuire al mantenimento di EL versando
200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 20/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo e depositavano nota di precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 21/11/2024, le parti personalmente presenti, confermavano di aver definito l'accordo alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle
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