Trib. Teramo, sentenza 19/07/2024, n. 473

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 19/07/2024, n. 473
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 473
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 19/07/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa iscritta al n. 873/2020 RG, promossa da:
S.W.T. GESTIONI SOCIETÀ COOPERATIVA (cod. fisc. - partita IVA n. 024674600222), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Spoltore (PE), via Federico Fellini n. 2 e IL GE, quale trasgressore obbligato in solido, (cod. fisc. BRLNGL73M42C63C) nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati in Teramo, Corso De
Michetti n. 67, presso lo studio dell'Avv. Alessio De Iuliis e dell'Avv. Annalisa De Iuliis, che li rappresentano e difendono nel giudizio di cui al presente atto, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
Contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO sede Teramo, già DIREZIONE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TERAMO, in persona del Direttore p.t. corrente in Teramo, alla via F. Franchi n. 37, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario in servizio dott.ssa Alfonsina
Palmieri
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 45/2020 del 13.02.2020, notificata in data
25.02.2020, dell'importo di euro 11.549,50 emessa a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n.
TE00000/2019 - 212 -01 del 13 febbraio 2019, notificato ai ricorrenti nella loro qualità spiegata in epigrafe in data 19 febbraio 2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.lgs n. 150/2011 depositato in data 28/05/2020, la W.T. GESTIONI SOCIETÀ
COOPERATIVA, in persona del l.r.p.t. AR GE, nonché quest'ultima anche in qualità di trasgressore obbligato in solido, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 45/2020 dell'Ispettorato del lavoro di Teramo del 13.02.2020, notificata in data 25.02.2020, dell'importo di euro
11.549,50 emessa a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n. TE00000/2019 - 212 -01 del
13 febbraio 2019, notificato ai ricorrenti nella loro qualità spiegata in epigrafe in data 19 febbraio 2019.
L'Ispettorato del lavoro, costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni;
quindi, è stata rinviata - per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae fondamento dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
TE00000/2019 - 212 -01 del 13 febbraio 2019, notificato ai ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, in data 19 febbraio 2019, Con il predetto verbale si contesta: a) l' impiego irregolare della dipendente NI IN nella giornata del 9.06.2018, per aver usufruito della relativa prestazione lavorativa “in nero” e violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003, per aver usufruito della prestazione lavorativa della medesima dipendente ininterrottamente, dal 12.06.2018 al 27.06.2018, senza la fruizione di alcun riposo settimanale;
b) l'impiego irregolare della dipendente SG IE nella giornata del 19.05.2018, per aver usufruito della relativa prestazione lavorativa “in nero”, con conseguente corresponsione alla lavoratrice dell'importo dovuto a titolo di retribuzione inferiore rispetto a quanto riportato in cedolino paga per la mensilità di maggio 2018, nonché infedele registrazione nel LUL di ore di lavoro per il periodo dal 22.05.2018 al 05.06.2018;
c) infedele registrazione sul LUL delle ore effettivamente prestate dal dipendente AN TR e delle somme indicate in busta paga sotto la voce “rimborsi a piè lista”, nonché violazione dell'art. 9 d.lgs n. 66/2003 per averne usufruito della prestazione lavorativa ininterrottamente senza giorno di riposo settimanale;
d) violazione dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 a seguito di infedele registrazione nel LUL, con conseguente recupero contributivo delle ore registrate nel LUL sotto la voce “Assenze non retribuite” in relazione alla dipendente EG OB;
e) omessa registrazione nel LUL delle ore di lavoro effettivamente prestate dalla dipendente OS PI in relazione alla mensilità di settembre 2018, omessa corresponsione della retribuzione per le mensilità di luglio ed agosto 2018, nonché violazione dell'art. 4 bis, primo periodo co. 2
D.lgs. n. 181/200, come modificato dall'art. 6 comma 1, D.lgs. 297/2002, successivamente
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