Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
N. R.G. 8039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8039/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORGAGNI
ERIKA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 3.6.2024 (Albania – Shkoder - 23.12.1959) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione con la moglie (Albania – Diber - 10.7.1970). Controparte_1
La coppia ha due figlie ormai maggiorenni: (21.8.1998) e (18.12.1999). Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione 26.11.2012 (quando le figlie erano ancora minorenni) – pronunciata alla fine su conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia all'addebito al marito inizialmente richiesto dalla moglie) - era stabilito, oltre ad un regime di affido, collocazione (con la madre a cui era assegnata la casa familiare), visite del genitore non collocatario (che ormai non interessa più): un assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, di complessivi €.600 (.300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3
Oggi ricorre il padre affermando che entrambe le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica lavorando stabilmente e percependo un'adeguata remunerazione. Chiede, per l'effetto, la revoca dell'assegno da lui dovuto.
Nonostante la ritualità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8039/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORGAGNI
ERIKA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 3.6.2024 (Albania – Shkoder - 23.12.1959) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione con la moglie (Albania – Diber - 10.7.1970). Controparte_1
La coppia ha due figlie ormai maggiorenni: (21.8.1998) e (18.12.1999). Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione 26.11.2012 (quando le figlie erano ancora minorenni) – pronunciata alla fine su conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia all'addebito al marito inizialmente richiesto dalla moglie) - era stabilito, oltre ad un regime di affido, collocazione (con la madre a cui era assegnata la casa familiare), visite del genitore non collocatario (che ormai non interessa più): un assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, di complessivi €.600 (.300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3
Oggi ricorre il padre affermando che entrambe le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica lavorando stabilmente e percependo un'adeguata remunerazione. Chiede, per l'effetto, la revoca dell'assegno da lui dovuto.
Nonostante la ritualità
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