Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8039/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORGAGNI
ERIKA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 3.6.2024 (Albania – Shkoder - 23.12.1959) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione con la moglie (Albania – Diber - 10.7.1970). Controparte_1
La coppia ha due figlie ormai maggiorenni: (21.8.1998) e (18.12.1999). Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione 26.11.2012 (quando le figlie erano ancora minorenni) – pronunciata alla fine su conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia all'addebito al marito inizialmente richiesto dalla moglie) - era stabilito, oltre ad un regime di affido, collocazione (con la madre a cui era assegnata la casa familiare), visite del genitore non collocatario (che ormai non interessa più): un assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, di complessivi €.600 (.300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Oggi ricorre il padre affermando che entrambe le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica lavorando stabilmente e percependo un'adeguata remunerazione. Chiede, per l'effetto, la revoca dell'assegno da lui dovuto.
Nonostante la ritualità
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