Trib. Latina, sentenza 19/11/2024, n. 1274
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 347 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. FONTANA GIOVANNI, Parte_1
ricorrente
E
difesa dall'Avv. VALLERIANI Controparte_1
MASSIMO, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' deducendo: Parte_2
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda resistente quale Dirigente
Medico Radiologo presso l'Ospedale di Formia;
- di aver svolto, per il periodo compreso dal 04.02.2021 al 31.12.2022, n. 110 turni di guardia notturni a servizio del pronto soccorso e di aver ricevuto per essi la retribuzione di euro 100,00 per turno;
1
- che, per la medesima tipologia di turni di guardia notturni prestati al pronto soccorso,
l'azienda sanitaria convenuta aveva però riconosciuto ai radiologi operanti presso il nosocomio di una remunerazione maggiore, pari ad euro 120,00, facendo solo per CP_1 questi ultimi corretta applicazione dell'art. 26, comma 5, del CCNL Area Sanità 19.12.2019, entrato in vigore dal 1.01.2020;
- che la prestazione lavorativa disimpegnata dai radiologi di nei turni di guardia CP_1
notturna era la medesima di quella svolta dai radiologi di Formia, i quali infatti avevano sempre operato in misura prevalente al servizio del pronto soccorso e, per la restante parte, per altre emergenze comunque segnalate dai reparti;
- che il servizio di radiologia doveva ritenersi connesso ed indispensabile al pronto soccorso, infatti presso l'ospedale di Formia il servizio di radiologia, logisticamente contiguo al pronto soccorso, operava 24 ore su 24.
Censurata la disparità di trattamento tra dipendenti o comunque l'errata interpretazione dell'art. 26, comma 5, del CCNL applicato al rapporto, rassegnava infine le seguenti conclusioni:
“dichiarare che al ricorrente spetta, per ogni turno di guardia notturno un compenso parti ad euro
120,00;
condannare la a corrispondere tale compenso sia per i turni effettuati (pari fino a Parte_3 dicembre 2022 ad un totale di euro 2.200,00 oltre eventuali trattenute ed oneri di legge) sia per quelli futuri;”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo preliminarmente la riunione Parte_2
con altri giudizi pendenti innanzi all'intestato tribunale e nel merito sostenendo che
l'erogazione della remunerazione maggiorata di euro 120,00 rivendicata dalla parte ricorrente richiedeva a ben vedere lo svolgimento e la collocazione dell'intero turno di guardia notturno nel servizio di Pronto Soccorso, requisito però non sussistente nel caso di specie, nel quale l'istante “svolge principalmente l'attività nel proprio reparto e solo all'occorrenza a supporto del Pronto Soccorso”. Argomentata la propria impostazione interpretativa mediante richiamo di alcuni orientamenti applicativi dell' , CP_2
concludeva per l'integrale reiezione del ricorso, con il favore delle spese.
2
All'udienza del 07.11.2023 veniva disposta l'acquisizione del verbale di udienza del
17.10.2023 r.g. 2733/2022 avente ad oggetto le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
di cui è stata chiesta l'escussione anche nel presente giudizio relativamente alle
[...] medesime circostanze ivi dedotte.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
La presente
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