Trib. Trapani, sentenza 19/02/2024, n. 113
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Cesa S.r.l. (P.I.: 01621810819) con sede in Alcamo (TP), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Vincenzo Pipitone (pec domiciliazione: vincenzo.pipitone@avvocatitrapani.legalmail.it)
CONTRO
Ital Press S.r.l. in liquidazione (P.I. 01869220812) con sede in
Alcamo (TP), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Fabio
Martorana (pec domiciliazione: fabiomartorana@pecavvpa.it)
E NEI CONFRONTI DI
MA ET (C.F. [...]) nato ad [...]
(TP) il 02.03.1956;
Riscossione Sicilia S.p.a. – Agente per la riscossione per la
Provincia di Trapani (C.F. 00833920150) con sede in Palermo, in persona del legale rapp.te p.t.;
EM PP (C.F. [...]) nato ad
Alcamo (TP) il 02.10.1952;
MI AE (C.F. [...]) nato ad [...] il
06.10.1964;
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti e atti ivi richiamati.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 15.03.2018 la Cesa s.r.l., nell'ambito della procedura
esecutiva immobiliare pendente innanzi questo Tribunale, n.r.g.es.
130/2010, si aggiudicava all'asta senza incanto, il seguente bene
immobile per il prezzo di € 262.078,13: “piena proprietà per la quota di
1000/1000 di un opificio ad uso artigianale con area annessa, sito in
Alcamo, c/da San Leonardo n. 13/b, identificato al catasto fabbricati alla
partita 1032942, foglio 34, mappale 1394 (ex 385 e 774), cat. C/3, classe 4,
consistenza 627 mq (s.u.), posto al piano terra, rendita € 1.457,19, classe
energetica: G. Sono di pertinenza dell'opificio le seguenti aree esterne così
identificate:
-foglio 34, mappale 386, seminativo, classe 1, sup. cat. 600 mq,
reddito ag. € 1,55, reddito dom. € 3,56;
-foglio 34, mappale 389, seminativo, classe 1, sup. cat. 600 mq,
reddito ag. € 1,55, reddito dom. € 3,56;
-foglio 34, mappale 390, seminativo, classe 1, sup. cat. 470 mq,
reddito ag. € 1,82, reddito dom. € 5,83;
-foglio 34, mappale 1457, ente urbano, sup. cat. 740;
-foglio 34, mappale 374, seminativo, classe 1, sup. cat. 2000 mq,
reddito ag. € 5,16, reddito dom. € 11,88£;
-foglio 34, mappale 1394, ente urbano, sup. cat. 1770 mq.”.
Dell'aggiudicazione si dava atto all'udienza del 15.05.2018 (cfr.
fascicolo d'ufficio), ed il 25 settembre 2018 veniva pubblicato il
decreto di trasferimento del bene a favore dell'aggiudicataria.
Con atto di opposizione ex art. 617,2 c.p.c. avverso il decreto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
trasferimento, depositato in data 15.10.2018 la debitrice esecutata
Italpress S.r.l., ha chiesto dichiararsi: i) la nullità della vendita per
omessa notifica ordinanza di vendita del 22.03.2016;
ii) la nullità
dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento per vizio di
pubblicità degli avvisi di vendita;
iii) la nullità della vendita per
deposito tardivo dell'istanza di vendita.
All'uopo ha argomentato:
-che non si era proceduto a depositare l'istanza di vendita da
parte del creditore procedente nel termine di 90 giorni dalla notifica
del pignoramento ex art. 497;
-che non era stata notificata al debitore l'ordinanza di vendita
del 22.03.2016;
-che il bene immobile aggiudicato era stato venduto per una
somma non congrua;
-che le aste avevano più volte violato i principi di pubblicità
stabiliti dal giudice dell'esecuzione nel verbale del 22.03.2016;
-che il debitore si era rivolto ad un organo di composizione
della crisi al quale è stato presentato l'accordo di
sovraindebitamento ed era in attesa della relazione sulla fattibilità
da parte del nominato Gestore della Crisi
Con ordinanza del 21.11.2018, in data comunicata, il G.E., ha
sospeso l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento in parola e
le operazioni di vendita, compensando le spese di lite della fase
cautelare e fissando termine perentorio di sessanta giorni per
l'introduzione del giudizio di merito.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La Cesa S.r.l. ha dunque tempestivamente introdotto il
presente giudizio di merito dell'opposizione ex adverso proposta,
contestando tutti i motivi dedotti dall'opponente (e dallo stesso
riproposti nella presente sede).
Con particolare riferimento alla rilevata nullità
dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento per vizio di
pubblicità degli avvisi di vendita, l'aggiudicataria contesta la
tardività dell'opposizione, in quanto non proposta entro i venti
giorni successivi all'aggiudicazione (avvenuta in data 15.3.2018).
Evidenzia, inoltre, che in data 06.07.2018, la debitrice aveva già
proposto ricorso ex artt.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Cesa S.r.l. (P.I.: 01621810819) con sede in Alcamo (TP), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Vincenzo Pipitone (pec domiciliazione: vincenzo.pipitone@avvocatitrapani.legalmail.it)
CONTRO
Ital Press S.r.l. in liquidazione (P.I. 01869220812) con sede in
Alcamo (TP), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Fabio
Martorana (pec domiciliazione: fabiomartorana@pecavvpa.it)
E NEI CONFRONTI DI
MA ET (C.F. [...]) nato ad [...]
(TP) il 02.03.1956;
Riscossione Sicilia S.p.a. – Agente per la riscossione per la
Provincia di Trapani (C.F. 00833920150) con sede in Palermo, in persona del legale rapp.te p.t.;
EM PP (C.F. [...]) nato ad
Alcamo (TP) il 02.10.1952;
MI AE (C.F. [...]) nato ad [...] il
06.10.1964;
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta da ultimo depositate dalle parti e atti ivi richiamati.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 15.03.2018 la Cesa s.r.l., nell'ambito della procedura
esecutiva immobiliare pendente innanzi questo Tribunale, n.r.g.es.
130/2010, si aggiudicava all'asta senza incanto, il seguente bene
immobile per il prezzo di € 262.078,13: “piena proprietà per la quota di
1000/1000 di un opificio ad uso artigianale con area annessa, sito in
Alcamo, c/da San Leonardo n. 13/b, identificato al catasto fabbricati alla
partita 1032942, foglio 34, mappale 1394 (ex 385 e 774), cat. C/3, classe 4,
consistenza 627 mq (s.u.), posto al piano terra, rendita € 1.457,19, classe
energetica: G. Sono di pertinenza dell'opificio le seguenti aree esterne così
identificate:
-foglio 34, mappale 386, seminativo, classe 1, sup. cat. 600 mq,
reddito ag. € 1,55, reddito dom. € 3,56;
-foglio 34, mappale 389, seminativo, classe 1, sup. cat. 600 mq,
reddito ag. € 1,55, reddito dom. € 3,56;
-foglio 34, mappale 390, seminativo, classe 1, sup. cat. 470 mq,
reddito ag. € 1,82, reddito dom. € 5,83;
-foglio 34, mappale 1457, ente urbano, sup. cat. 740;
-foglio 34, mappale 374, seminativo, classe 1, sup. cat. 2000 mq,
reddito ag. € 5,16, reddito dom. € 11,88£;
-foglio 34, mappale 1394, ente urbano, sup. cat. 1770 mq.”.
Dell'aggiudicazione si dava atto all'udienza del 15.05.2018 (cfr.
fascicolo d'ufficio), ed il 25 settembre 2018 veniva pubblicato il
decreto di trasferimento del bene a favore dell'aggiudicataria.
Con atto di opposizione ex art. 617,2 c.p.c. avverso il decreto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
trasferimento, depositato in data 15.10.2018 la debitrice esecutata
Italpress S.r.l., ha chiesto dichiararsi: i) la nullità della vendita per
omessa notifica ordinanza di vendita del 22.03.2016;
ii) la nullità
dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento per vizio di
pubblicità degli avvisi di vendita;
iii) la nullità della vendita per
deposito tardivo dell'istanza di vendita.
All'uopo ha argomentato:
-che non si era proceduto a depositare l'istanza di vendita da
parte del creditore procedente nel termine di 90 giorni dalla notifica
del pignoramento ex art. 497;
-che non era stata notificata al debitore l'ordinanza di vendita
del 22.03.2016;
-che il bene immobile aggiudicato era stato venduto per una
somma non congrua;
-che le aste avevano più volte violato i principi di pubblicità
stabiliti dal giudice dell'esecuzione nel verbale del 22.03.2016;
-che il debitore si era rivolto ad un organo di composizione
della crisi al quale è stato presentato l'accordo di
sovraindebitamento ed era in attesa della relazione sulla fattibilità
da parte del nominato Gestore della Crisi
Con ordinanza del 21.11.2018, in data comunicata, il G.E., ha
sospeso l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento in parola e
le operazioni di vendita, compensando le spese di lite della fase
cautelare e fissando termine perentorio di sessanta giorni per
l'introduzione del giudizio di merito.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La Cesa S.r.l. ha dunque tempestivamente introdotto il
presente giudizio di merito dell'opposizione ex adverso proposta,
contestando tutti i motivi dedotti dall'opponente (e dallo stesso
riproposti nella presente sede).
Con particolare riferimento alla rilevata nullità
dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento per vizio di
pubblicità degli avvisi di vendita, l'aggiudicataria contesta la
tardività dell'opposizione, in quanto non proposta entro i venti
giorni successivi all'aggiudicazione (avvenuta in data 15.3.2018).
Evidenzia, inoltre, che in data 06.07.2018, la debitrice aveva già
proposto ricorso ex artt.
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