Trib. Lucca, sentenza 13/12/2024, n. 1260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 13/12/2024, n. 1260
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 1260
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 3918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3918/ 2023 promossa da:
Parte 1
(Avv. Barbara Transitano)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1
(Avv. Nicola Pierotti;
Avv. Irene Margherita Gonnelli)
RESISTENTE
e con
l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.09.2024 le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente insiste nelle istanze istruttorie e si riporta a tutto quanto già dedotto e richiesto in atti;


parte resistente conclude come da comparsa di costituzione e risposta, anche a conferma dei provvedimenti provvisori assunti. In via istruttoria come da comparsa e memoria ex at. 473bis.17 n.
2 c.p.c. Con richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio Controparte 1 per Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. Parte 1
Per e Per 2 nate dall'unione sentimentale domandare: a) l'affidamento condiviso delle due figlie
tra le parti, rispettivamente il 13.06.2007 a Camaiore (LU) e il 06.01.2015 a Massa;
b) l'assegnazione
a sé stessa della casa familiare, di comune proprietà delle parti, sita in Pietrasanta alla Via Crociale
n. 137, con collocamento prevalente delle minori presso la madre;
c) un assegno mensile di €.300,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia a carico del resistente;
d) la ripartizione al 50% delle spese straordinarie inerenti le suddette figlie;
e) l'importo integrale dell'assegno unico familiare.
Si è costituito in giudizio Controparte_1 concordando sul regime di affidamento condiviso delle figlie, ma contestando ogni altra richiesta avanzata dalla ricorrente, nonché eccependo la nullità del ricorso introduttivo poiché, a suo dire, privo degli elementi probatori atti a consentire la piena esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che:
- all'inizio dell'anno 2023 è cessata la convivenza di fatto tra le parti;
di comune accordo, il resistente ha continuato ad abitare nella casa familiare insieme alle figlie
-
Per e Per 2 mentre la ricorrente si è trasferita in altro immobile condotto in locazione;
le parti hanno stabilito autonomamente, con scrittura privata, le modalità di frequentazione delle figlie, definendo un calendario su base settimanale, con mantenimento diretto nei rispettivi periodi di permanenza;
Per il rapporto tra la madre e la figlia più grande, risulta difficoltoso, tanto che la ragazza -oggi di anni diciassette- vive esclusivamente con il padre e rifiuta di andare dall'altro genitore;
la figlia più piccola, Per 2 frequenta abitualmente entrambi i genitori, secondo il calendario dagli stessi autonomamente predisposto;
da gennaio 2023 il resistente sostiene per intero le rate dei contratti di mutuo cointestati tra le
-
parti, mentre la ricorrente sostiene il canone dell'immobile condotto in locazione;

entrambi i genitori concorrono alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;

l'assegno unico familiare è suddiviso a metà tra le parti.
All'udienza del
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