Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 12879

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 12879
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12879
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, nella causa n. 11945/2023 R.G.A.C., a seguito del deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 14.11.2024, ex art 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA
e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
Prof. Avv. Antonio Pileggi
e
Resistente Controparte_1
Prof. Avv. Antonio Vallebona
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti chiedono la condanna dell' al CP_1 pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio pari alla somma rispettivamente di €
294.323,56, in favore dell'Avv. e di € 433.490,84 in favore dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Premettono di essere stati Avvocati dell' rispettivamente, dal 7.09.1989 al 31.07.2015 per CP_1 quanto riguarda l'Avv. e dal 28.05.1982 al 31.10.2016 in riferimento all'Avv. Parte_1
e di aver ricevuto con apposite, separate comunicazioni dell' in atti, Parte_2 CP_1 unitamente alla liquidazione della prima rata del trattamento di quiescenza, i prospetti di liquidazione dell'indennità di anzianità ex art. 13 L. n. 70/1975 ammontanti rispettivamente, per la ricorrente , alla somma complessiva di € 410.292,65, e, per alla somma di € Pt_1 Pt_2
603.810,81.
Lamentano che l' non ha versato loro l'importo corrispondente alla cosiddetta “quota CP_1 onorari”, inizialmente ricompresa nei predetti conteggi, ritenendola non più computabile ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, in forza della determinazione assunta dal
Collegio dei Sindaci dell' con verbale n. 21/2019 del 28 maggio 2019, in pretesa CP_1 applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenze n.
7154/2010 e 7158/2010;
che, secondo il Collegio dei Sindaci, alla luce di tale pronunce giurisprudenziali devono ritenersi nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono la CP_1 computabilità della quota onorari ai fini del TFS;
che tali clausole sarebbero, secondo l' , in CP_1 contrasto con l'art. 13 della L. n. 70 del 1975 in quanto norma “non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti” dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalle suddette sentenze;
che, sino a tale momento, l' ha invece sempre computato nel TFS la quota onorari come previsto CP_1


dall'art. 42, comma 1, CCNL della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 2 luglio 2010.
Rappresentano di aver contestato, con lettere raccomandate del 10.10.2019 e del 25.10.2019, il ricalcolo del TFS mediante scomputo dalla parte calcolata sulla quota onorari e di aver diffidato
l' all'immediato pagamento del saldo del Trattamento di Fine Servizio, così come CP_1 inizialmente calcolato e pari, previa decurtazione delle somme già corrisposte, all'importo lordo di
€ 294.323,56 per l'Avv. e ad € 433.490,84 per l'Avv. Parte_1 Parte_2
A sostegno della propria domanda eccepiscono che, se l'art. 13 deve essere letto, così come suggeriscono proprio le Sezioni Unite del 2010, nel senso che nella base di computo dell'indennità di anzianità rientra soltanto il trattamento economico di attività con esclusione “di trattamenti economici accessori …” e di altri trattamenti che contraddicono la finalità perequativa perseguita dal legislatore, allora la quota onorari, in quanto “trattamento economico di attività” dovrà essere computata nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Ciò in ragione del fatto che, come previsto dalla stessa L. n. 70/1975, la cd. quota onorari, costituita dalla misura percentuale della partecipazione alle competenze ed onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente, integrerebbe normalmente il “trattamento economico” degli appartenenti al ruolo professionale e che pertanto dovrebbe essere considerata parte dello “stipendio annuo complessivo in godimento”, non costituendo, diversamente da quanto addotto dall' , un trattamento economico accessorio o CP_1 integrativo;
che ciò è chiarito in modo assolutamente inequivocabile dall'art. 26, comma 4, della L.
70/10975 nella parte in cui prevede che “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente”;
che la quota onorari è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge e
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