Trib. Torino, sentenza 29/08/2024, n. 4577
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Testo completo
proc. n. 11369/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/05/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. SILVIA FRANCESCHINI, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore
- RESISTENTE NON COSTITUITO –
- 1 -
conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 06/08/2022, inoltrata tramite kit predisposto da Poste italiane, ha chiesto al Questore di il rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 2187/2022, reso in data 28/11/2022, notificato all'odierno ricorrente in data 01/06/2023, il Questore ha dichiarato inammissibile la suddetta istanza e ne ha disposto la relativa archiviazione. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 12/06/2023 e depositato il giorno 15/06/2023, ha impugnato la declaratoria di inammissibilità, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 12 e 13 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 10/07/2023, pronunciata previa rituale instaurazione del contraddittorio (si precisa, a tal riguardo, che la p.a. si è costituita in data 05/07/2023 in relazione alla sola fase cautelare), è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 13/09/2023), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 14/03/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con ordinanza resa in data 29/05/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha precisato, quanto all'istanza inoltrata in data 06/08/2022 da CP_1
, «che per il titolo di soggiorno in richiesta non è previsto l'invio del kit a seguito Parte_1 della convenzione stipulata dal e Poste italiane in data 30/01/2006 ai sensi Controparte_2 dell'art. 39 co. 4 bis L. 3/2003 e successive modifiche e integrazioni» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 2187/2022 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). Ha tuttavia rilevato, al tempo stesso, «che l'interessato non ha allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare che un suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e non sono emersi elementi utili da far
- 2 - rilevare un suo effettivo inserimento sociale e lavorativo in Italia dato anche il breve periodo di soggiorno sul territorio nazionale, né si rilevano elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto dello straniero irregolare di cui all'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 pertanto l'istanza risulta priva palesemente e insanabilmente di requisiti, ancorché minimi di valutabilità in base alle specifiche condizioni necessarie per la concessione della protezione speciale» (ibidem). Constatato, dunque, «che la posizione del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono 'seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano' che precludano l'adozione [di un] provvedimento» negativo, la Questura di
ha ritenuto di non «dover chiedere il parere alla competente Commissione territoriale per il CP_1 riconoscimento della protezione internazionale come specificato della circolare del Controparte_2 prot. 0004355 del 18/01/2022 su indicazione della Commissione nazionale del diritto di asilo con circolare prot. 0007335 del 19/01/2021» (ibidem), dichiarando inammissibile l'istanza inoltrata da e disponendone la relativa archiviazione. Parte_1
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, invocando, alla luce della data di trasmissione della sua domanda alla Questura di , l'applicabilità della disciplina CP_1 disegnata dal d.l. n. 130/2020 (conv. con mod. in l. n.