Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 184

TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 184
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 184
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13068/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia C.F._1
Capizzi, giusta procura in atti;

- ricorrente -

CONTRO
, nato a Catania il Controparte_1
07.12.1975, CF: ;
C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;

- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto domanda di separazione personale Parte_1
dal marito . Controparte_1
Premesso che dal matrimonio sono nati cinque figli - di cui tre minorenni, un maggiorenne non indipendente e un maggiorenne autonomo - ha chiesto di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso essa ricorrente, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei tre figli minori e della figlia maggiorenne non autonoma.
Non si è costituito , del quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Motta Sant'Anastasia il 10/10/2009 trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 28, Parte
II, Seria A, anno 2009, dal quale sono nati cinque figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la
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