Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2024, n. 470

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2024, n. 470
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 470
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

R.G. n.1720/2022

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 6.3.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per
l'anno 2022, al numero 1720, promossa con domanda depositata in data
6.6.2022 da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio di Roma, Piazza del Popolo n.18
- opponente – contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele De Controparte_1
Girolamo e Valeria Conte, presso i quali elettivamente domicilia in Frosinone,
Via Casilina Nord n.93, per mandato in allegato alla memoria di costituzione
- opposto -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso ritualmente notificato, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.262/2022, emesso dal
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di per il pagamento della somma di €.2.732,78, oltre Controparte_1 accessori, allo stesso dovuta a titolo di mensilità di maggio 2021, ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi, ROL ed ex festività, spettanti e non goduti, e TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Con il ricorso in opposizione, la ricorrente ha dedotto che: 1) sussisteva
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone e la competenza territoriale del Tribunale di Roma, città dove ha sede la società, dove è collocata l'unità produttiva a cui afferiva il rapporto di lavoro dell'opposto e dove era stato sottoscritto il contratto;
2) i conteggi attorei erano errati, in quanto la retribuzione per la prestazione lavorativa svolta a maggio 2021 era pari soltanto ad €.275,50, mentre il corrispettivo di ferie e permessi non era dovuto perché il rapporto di lavoro si era interrotto nella prima metà del mese e quindi i giorni di lavoro prestati erano stati inferiori a quindici;
3) il rapporto di lavoro era cessato per le dimissioni volontarie del lavoratore trasmesse il 5.5.2021, con decorrenza dal 10.5.2021, laddove la sua naturale scadenza era prevista al 28.11.2021, e dunque la società aveva diritto ad una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla scadenza naturale del termine per €.3.786,92, oltre all'indennità di mancato preavviso pari ad €. 797,25.
Su queste premesse, parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. In via gradata, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare che l'opposto è debitore nei confronti della società della somma di €.3.786,92, ovvero del diverso importo equitativamente determinato, da porre in compensazione rispetto al credito del lavoratore, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente notificato il ricorso, il convenuto si è costituito chiedendo,
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in via preliminare, di concedere la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.262/2022 opposto, poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito, il convenuto ha chiesto di rigettare l'opposizione - in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, stante il mancato pagamento, da parte della opponente delle somme di cui al decreto ingiuntivo n.262/2022 - e quindi di confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte, nonché di rigettare la domanda riconvenzionale, perché infondata in fatto e in diritto. In via gradata,
l'opponente ha chiesto di condannare comunque l'opponente al pagamento di quanto risultante dovuto in corso di causa per i titoli dedotti, oltre accessori. A sostegno delle sue conclusioni, il convenuto ha dedotto che: 1) il rapporto di lavoro si era svolto a Frosinone e Sora con l'esecuzione di turni particolarmente gravosi che lo avevano costretto a rassegnare le dimissioni;

2) i conteggi sulla mensilità di maggio risultavano corretti e coincidenti con la prospettazione dell'opponente;
3) con riguardo alla domanda riconvenzionale, andava considerato che il rapporto intercorso tra le parti non poteva qualificarsi a tempo determinato perché c'erano state delle violazioni commesse dall'opponente in sede di "cambio appalto" come disciplinato dagli artt.24 e ss. del CCNL allegato (doc. 7 opponente), che avrebbero imposto l'assunzione dei lavoratori dipendenti della vecchia società appaltatrice e la conservazione dell'inquadramento/anzianità di servizio, mentre, nel caso di specie, il convenuto era stato assunto a tempo indeterminato dalla precedente società che aveva cessato l'appalto ed era stato successivamente assunto con contratto a termine dall'opponente, subentrante nell'appalto.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. contabile.
All'udienza del 6.3.2024, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è solo parzialmente fondata, per le motivazioni di seguito illustrate.
Va osservato che la ricorrente ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.262/2022, con il quale è stato ingiunto alla società di pagare al convenuto la somma di €.2.732,78, oltre accessori, a titolo di mensilità di maggio 2021, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi, ROL ed ex festività, spettanti e non goduti, e T.F.R..
L'opponente ha in via preliminare eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Frosinone e ha dedotto la competenza del Tribunale di Roma, dove ha sede la società, dove è allocata l'unità produttiva a cui afferiva il rapporto di lavoro dell'opposto e dove è stato sottoscritto il contratto.
L'eccezione è infondata.
Si osservi che nella memoria di costituzione, il convenuto ha dato atto che l'assunzione
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