Trib. Treviso, sentenza 11/07/2024, n. 1337
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. D L – Presidente rel.
Dott.ssa M R – Giudice
Dott.ssa G C – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 7815/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21/12/2022;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti A C
(C.F. ) e C B (C.F. , ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Castelfranco Veneto;
– RICORRENTE –
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
dall'avv. G B (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Montebelluna;
– RESISTENTE –
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e/o richiesta ex adverso formulata:
- assegnare la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castelfranco V.to (TV), via
Abruzzo n. 8/A con gli arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni e documenti già indicati alla sig.ra nella corrispondenza intercorsa, affinché vi possa vivere con la figlia CP_1
B maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- disporre che il sig. corrisponda direttamente alla figlia Parte_1 Persona_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 400,00, rivalutabile come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese;
- disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie della figlia come Persona_1
specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e secondo le modalità nello stesso indicate nella misura del 75% a carico del sig. e del 25% a carico della sig.ra ;
Per_1 CP_1
- rigettare tutte le diverse domande svolte dalla convenuta, compresa quella di mantenimento in favore della stessa, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in mero subordine, quanto al mantenimento della sig.ra , disporre che il sig. versi CP_1 Per_1
alla stessa a tale titolo un importo mensile non superiore ad Euro 300,00;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte resistente:
La difesa della signora , rigettata ogni altra domanda, istanza e/o richiesta CP_1
avanzata da controparte, precisa di seguito le proprie conclusioni:
a) Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al sig. , per Parte_1
tutti i motivi esposti, con richiesta di porre a carico dello stesso il risarcimento del danno in favore della signora , nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. CP_1
b) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelfranco Veneto (TV), Via Abruzzo,
8/A alla signora , con gli arredi e corredi ivi presenti. CP_1
c) Disporsi a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
, pari ad €.1.500,00 mensili, al netto delle imposte, entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
Rivalutazione Istat come per legge.
d) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento della figlia B, corrisponderà Parte_1 direttamente alla signora la somma mensile di €.400,00, con rivalutazione Istat, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022 e) Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 75% a carico del sig. e 25% a carico della signora . Per_1 CP_1
f) Il sig. acquisterà e intesterà, in via esclusiva alla signora , un'autovettura Parte_1 CP_1 nuova, anche a titolo di risarcimento del danno derivante dalla vendita dell'autovettura cointestata ai coniugi, targata FN721YD. Org_1
Spese di lite interamente rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 rappresentava che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 24/04/1993;
che dall'unione nasceva la figlia CP_1
B il 25/06/2002;
che il regime patrimoniale della famiglia, inizialmente di comunione dei beni, veniva mutato in regime di separazione dei beni;
che dal mese di agosto 2022 il ricorrente si trasferiva provvisoriamente in altro immobile, dopo aver formalizzato alla fine del mese di luglio alla moglie la volontà di separazione personale;
che nei mesi successivi il comportamento della
era connotato da reazioni poco comprensibili, anzitutto nei confronti della figlia B. CP_1
Esposte le vicende del rapporto coniugale che avevano portato alla separazione e rappresentata la situazione economico patrimoniale delle parti e dato atto della reciproca autosufficienza economica, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione al medesimo della casa familiare, il mantenimento ordinario diretto da parte della moglie per la figlia
B, con spese straordinarie al 50% e vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva in data 21/02/2023 la resistente contestando i fatti esposti nel ricorso CP_1
avversario, aderendo però alla richiesta di separazione, ma con addebito della stessa a carico del marito, il quale aveva – a suo dire – intrapreso pubblicamente una relazione extraconiugale, ledendo la dignità e il decoro della , con relativa richiesta di porre a carico del il risarcimento CP_1 Per_1
del danno in favore della resistente nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Contestando totalmente quanto dedotto dal ricorrente, concludeva aderendo alla domanda di separazione e chiedendo l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 2.500,00 mensili, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, qualora la stessa ritenesse di voler vivere prevalentemente con la madre, con spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 70% e l'acquisto da parte del marito di una nuova autovettura intestata esclusivamente alla , con spese di lite interamente rifuse. CP_1
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022
All'udienza presidenziale del 17/03/2023, comparivano entrambe le parti che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente e, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava poi i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava l'udienza davanti al
Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
All'udienza del 15/06/2023 i procuratori delle parti, riportandosi ai propri atti, chiedevano la concessione dei termini istruttori e la pronuncia sullo status. Precisavano quindi le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e il Giudice Istruttore, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., si riservava di riferire al Collegio per la sentenza.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 1173/2023 pubblicata il 04/07/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza disposta la rimessione della causa in istruttoria, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. D L – Presidente rel.
Dott.ssa M R – Giudice
Dott.ssa G C – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 7815/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21/12/2022;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti A C
(C.F. ) e C B (C.F. , ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Castelfranco Veneto;
– RICORRENTE –
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
dall'avv. G B (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Montebelluna;
– RESISTENTE –
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e/o richiesta ex adverso formulata:
- assegnare la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castelfranco V.to (TV), via
Abruzzo n. 8/A con gli arredi e corredi ivi presenti, ad eccezione dei beni e documenti già indicati alla sig.ra nella corrispondenza intercorsa, affinché vi possa vivere con la figlia CP_1
B maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- disporre che il sig. corrisponda direttamente alla figlia Parte_1 Persona_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 400,00, rivalutabile come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese;
- disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie della figlia come Persona_1
specificate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e secondo le modalità nello stesso indicate nella misura del 75% a carico del sig. e del 25% a carico della sig.ra ;
Per_1 CP_1
- rigettare tutte le diverse domande svolte dalla convenuta, compresa quella di mantenimento in favore della stessa, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in mero subordine, quanto al mantenimento della sig.ra , disporre che il sig. versi CP_1 Per_1
alla stessa a tale titolo un importo mensile non superiore ad Euro 300,00;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte resistente:
La difesa della signora , rigettata ogni altra domanda, istanza e/o richiesta CP_1
avanzata da controparte, precisa di seguito le proprie conclusioni:
a) Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al sig. , per Parte_1
tutti i motivi esposti, con richiesta di porre a carico dello stesso il risarcimento del danno in favore della signora , nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. CP_1
b) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelfranco Veneto (TV), Via Abruzzo,
8/A alla signora , con gli arredi e corredi ivi presenti. CP_1
c) Disporsi a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della signora Parte_1
, pari ad €.1.500,00 mensili, al netto delle imposte, entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
Rivalutazione Istat come per legge.
d) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento della figlia B, corrisponderà Parte_1 direttamente alla signora la somma mensile di €.400,00, con rivalutazione Istat, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022 e) Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 75% a carico del sig. e 25% a carico della signora . Per_1 CP_1
f) Il sig. acquisterà e intesterà, in via esclusiva alla signora , un'autovettura Parte_1 CP_1 nuova, anche a titolo di risarcimento del danno derivante dalla vendita dell'autovettura cointestata ai coniugi, targata FN721YD. Org_1
Spese di lite interamente rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 rappresentava che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 24/04/1993;
che dall'unione nasceva la figlia CP_1
B il 25/06/2002;
che il regime patrimoniale della famiglia, inizialmente di comunione dei beni, veniva mutato in regime di separazione dei beni;
che dal mese di agosto 2022 il ricorrente si trasferiva provvisoriamente in altro immobile, dopo aver formalizzato alla fine del mese di luglio alla moglie la volontà di separazione personale;
che nei mesi successivi il comportamento della
era connotato da reazioni poco comprensibili, anzitutto nei confronti della figlia B. CP_1
Esposte le vicende del rapporto coniugale che avevano portato alla separazione e rappresentata la situazione economico patrimoniale delle parti e dato atto della reciproca autosufficienza economica, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione al medesimo della casa familiare, il mantenimento ordinario diretto da parte della moglie per la figlia
B, con spese straordinarie al 50% e vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva in data 21/02/2023 la resistente contestando i fatti esposti nel ricorso CP_1
avversario, aderendo però alla richiesta di separazione, ma con addebito della stessa a carico del marito, il quale aveva – a suo dire – intrapreso pubblicamente una relazione extraconiugale, ledendo la dignità e il decoro della , con relativa richiesta di porre a carico del il risarcimento CP_1 Per_1
del danno in favore della resistente nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Contestando totalmente quanto dedotto dal ricorrente, concludeva aderendo alla domanda di separazione e chiedendo l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 2.500,00 mensili, un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, qualora la stessa ritenesse di voler vivere prevalentemente con la madre, con spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 70% e l'acquisto da parte del marito di una nuova autovettura intestata esclusivamente alla , con spese di lite interamente rifuse. CP_1
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7815/2022
All'udienza presidenziale del 17/03/2023, comparivano entrambe le parti che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente e, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava poi i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava l'udienza davanti al
Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
All'udienza del 15/06/2023 i procuratori delle parti, riportandosi ai propri atti, chiedevano la concessione dei termini istruttori e la pronuncia sullo status. Precisavano quindi le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e il Giudice Istruttore, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., si riservava di riferire al Collegio per la sentenza.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 1173/2023 pubblicata il 04/07/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza disposta la rimessione della causa in istruttoria, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi