Trib. Firenze, sentenza 28/03/2024, n. 1054
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Testo completo
N. R.G. 15796/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE UDIENZA DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 15796/2019 tra
ZI GI CO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
e
AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas ( P.I. 02322040482)
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggi 28 marzo 2024, alle ore 10.18, con le modalità di cui all'art.127 bis cpc, mediante l'applicativo
Teams, sono comparsi avanti al giudice onorario dott. Sabrina Luperini:
-per ZI GI CO, personalmente presente, l'avv. BARBARA GUALTIERI
-per AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas l'avv. ANDREA
BOSI
Il Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione di identità dei procuratori, procede a verificare la stabilità della connessione ed accerta che tutte le parti hanno la possibilità di vedere e sentire.
I procuratori dichiarano che non sono in atti collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono come in atti, discutono oralmente e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, interrotto il collegamento audiovisivo, successivamente all'esito della camera di consiglio preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15796/2019 promossa da:
ZI GI CO ([...]) con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI
BARBARA, elettivamente domiciliato in FIRENZE, Via Scialoia n.67 presso il difensore come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas ( P.I. 02322040482) con il patrocinio dell'avv. BOSI ANDREA, elettivamente domiciliata in FIRENZE, Piazza G. Oberdan n.4, presso il difensore come da procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ex art. 650 cpc proposta da soggetto consumatore per lavorazioni e forniture in assenza di contratto scritto.
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza, hanno così concluso:
-parte attrice-opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di FIRENZE adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in accoglimento della presente opposizione: preliminarmente dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto anzidetto siccome motivato e documentato, con ogni consequenziale pronuncia, anche in punto di inefficacia/invalidità/illegittimità/nullità/annullabilità del D.I. opposto;
- nel merito dichiarare per le ragioni di cui in premessa la invalidità/illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia della pretesa creditoria di cui al D.I. opposto;
- in ogni caso per l'effetto disporre la revoca del ridetto D.I. da dichiararsi nullo e privo di efficacia, stante inoltre la inesigibilità del credito nella forma monitoria per la mancanza dei requisiti di legge non risultando il credito né certo né liquido né esigibile e per le ragioni tutte di cui infra ed in particolare stante anche la illiceità/illegittimità/nullità della causa della pretesa. Si chiede altresì la condanna di controparte per la temerarietà della lite tanto in ragione della esecuzione coltivata nonostante la evidenza della nullità della notifica che per la infondatezza del credito nell'an e nel quantum per come richiesto. Vittoria di spese anche della fase monitoria”.
-parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in tesi, in via preliminare, respingere l'opposizione perchè proposta tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.;
in pagina 2 di 8 ipotesi, nel merito, respingere l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ulteriore ipotesi, nel merito, condannare il Sig. GI CO ZI al pagamento della somma di € 12.167,38 oltre interessi nella misura di legge dal dì del dovuto, o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di onorari, compensi e spese.”
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n.3637/2019 ( n.11239/2019 RG), con il quale, in data 2 agosto 2019, l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto ZI GI CO, l'immediato pagamento in favore di OS RO di EN RO & C sas, dell'importo di € 12.167,38 , portato da n. 11 fatture emesse tra il 2017 ed il 2018 a titolo di saldo delle numerose forniture e riparazioni effettuate sui n. 2 autoveicoli di proprietà dell'opponente e, segnatamente, sull'autovettura Volksvagen
Golf, targa BN270FR e sul veicolo Mercedes Vito, targa EN222RN oltre interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 e spese del monitorio.
ZI, ha presentato opposizione ex art.650 cpc avverso detto decreto ingiuntivo, al fine di ottenerne la revoca, previa immediata sospensione della relativa esecutorietà ex art. 642 cpc.
ZI, a motivo dell'opposizione, ha eccepito: -la nullità dell' opposto decreto, per la nullità del relativo procedimento notificatorio, irritualmente avvenuto in data 18 settembre 2019, in assenza del destinatario odierno opponente, a mani del portiere dello stabile ex art.139 cpc;
ha in particolare lamentato il mancato rispetto delle chiare previsioni del precitato articolo, per l'omessa redazione da parte dell'ufficiale giudiziario notificante della relazione attestante l'assenza del destinatario ed il mancato invio della raccomandata di legge prevista per la notifica a terzi in assenza del destinatario. Al riguardo, ha aggiunto di aver ricevuto il plico da parte del portiere dello stabile, tale NO TT, soltanto in data 28 settembre 2019;
-nel merito, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, perché basato su una pretesa creditoria fondata su fatture arbitrariamente emesse per importi eccessivi ovvero incongrui, per lavorazioni altrettanto arbitrariamente effettuate dalla OS.
OS RO di EN RO & C sas, si è costituita in giudizio per contestare la tardività dell'opposizione ed il carattere dilatorio e defatigatorio dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Conclusosi negativamente il procedimento di mediazione avviato dalla società opposta su invito del giudice, che, nell'accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto, aveva invero ravvisato, profili di conciliabilità del presente giudizio, la causa, passa oggi in decisione, sufficientemente istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, mediante prova testimoniale e mediante acquisizione di documenti fatti oggetto di ordine di esibizione a carico di soggetto terzo.
-1- La presente opposizione, benchè tardivamente proposta, è ammissibile e procedibile.
pagina 3 di 8
L'opponente ha dimostrato difatti di aver ricevuto, soltanto in data 28 settembre 2019, dal portiere dello stabile di propria residenza, il plico postale contenente l'opposta ingiunzione, da questi ricevuto in data 18 settembre.
La dichiarazione scritta resa da detto usciere, tale TT NO, prodotta in allegato all'atto di opposizione (doc. 8), specie se lette alla luce dei principi di derivazione eurocomunitari, dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 9479/2023), porta indubbiamente a giustificare l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, dato che, pur in assenza di contratto scritto, si è nella fattispecie, al cospetto di obbligazioni derivanti da un rapporto contrattuale concluso da un soggetto consumatore, che ha diritto di dolersi, anche tardivamente, qualora vittima di pratiche commerciali ritenute scorrette.
L'opposizione è tuttavia da rigettare, stante l'infondatezza dell'eccepita nullità per difetto della relativa notifica e, nel merito, per essere rimasta priva di supporto probatorio utile al relativo accoglimento.
-2- Va disattesa infatti l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dato che, come noto, secondo quanto disposto, dall'art.156, comma 3 cpc, “ La nullità non può mai essere pronunciata, se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass.24899/2022;
n.19795/2017), nell'ipotesi, come quella di specie, in cui nella relata di notificazione ex art. 139 cpc non sia indicato il mancato rinvenimento delle persone indicate enll'art.139 cpc, la notifica è valida se vi è prova della ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che i relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
Nel caso, la stessa parte opponente, sebbene al fine di giustificare le ragioni della tardività della propria opposizione, ha allegato al ricorso, la dichiarazione del portiere dello stabile, che attesta la consegna
“…ai OR ZI (non ricordo se alla moglie o al marito) il 28 settembre 2019 il ricorso per ingiunzione di pagamento del Tribunale di Firenze ricevuto il 18 settembre 2019 non avendo incontrato prima i signori ZI poiché assenti” (vd. doc.8), l'opposta ha poi allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata n.668388368166
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE UDIENZA DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 15796/2019 tra
ZI GI CO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
e
AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas ( P.I. 02322040482)
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggi 28 marzo 2024, alle ore 10.18, con le modalità di cui all'art.127 bis cpc, mediante l'applicativo
Teams, sono comparsi avanti al giudice onorario dott. Sabrina Luperini:
-per ZI GI CO, personalmente presente, l'avv. BARBARA GUALTIERI
-per AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas l'avv. ANDREA
BOSI
Il Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione di identità dei procuratori, procede a verificare la stabilità della connessione ed accerta che tutte le parti hanno la possibilità di vedere e sentire.
I procuratori dichiarano che non sono in atti collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono come in atti, discutono oralmente e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, interrotto il collegamento audiovisivo, successivamente all'esito della camera di consiglio preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15796/2019 promossa da:
ZI GI CO ([...]) con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI
BARBARA, elettivamente domiciliato in FIRENZE, Via Scialoia n.67 presso il difensore come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
AUTOSERVICE MU di RE MU & C sas ( P.I. 02322040482) con il patrocinio dell'avv. BOSI ANDREA, elettivamente domiciliata in FIRENZE, Piazza G. Oberdan n.4, presso il difensore come da procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ex art. 650 cpc proposta da soggetto consumatore per lavorazioni e forniture in assenza di contratto scritto.
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza, hanno così concluso:
-parte attrice-opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di FIRENZE adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in accoglimento della presente opposizione: preliminarmente dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto anzidetto siccome motivato e documentato, con ogni consequenziale pronuncia, anche in punto di inefficacia/invalidità/illegittimità/nullità/annullabilità del D.I. opposto;
- nel merito dichiarare per le ragioni di cui in premessa la invalidità/illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia della pretesa creditoria di cui al D.I. opposto;
- in ogni caso per l'effetto disporre la revoca del ridetto D.I. da dichiararsi nullo e privo di efficacia, stante inoltre la inesigibilità del credito nella forma monitoria per la mancanza dei requisiti di legge non risultando il credito né certo né liquido né esigibile e per le ragioni tutte di cui infra ed in particolare stante anche la illiceità/illegittimità/nullità della causa della pretesa. Si chiede altresì la condanna di controparte per la temerarietà della lite tanto in ragione della esecuzione coltivata nonostante la evidenza della nullità della notifica che per la infondatezza del credito nell'an e nel quantum per come richiesto. Vittoria di spese anche della fase monitoria”.
-parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in tesi, in via preliminare, respingere l'opposizione perchè proposta tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.;
in pagina 2 di 8 ipotesi, nel merito, respingere l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ulteriore ipotesi, nel merito, condannare il Sig. GI CO ZI al pagamento della somma di € 12.167,38 oltre interessi nella misura di legge dal dì del dovuto, o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di onorari, compensi e spese.”
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n.3637/2019 ( n.11239/2019 RG), con il quale, in data 2 agosto 2019, l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto ZI GI CO, l'immediato pagamento in favore di OS RO di EN RO & C sas, dell'importo di € 12.167,38 , portato da n. 11 fatture emesse tra il 2017 ed il 2018 a titolo di saldo delle numerose forniture e riparazioni effettuate sui n. 2 autoveicoli di proprietà dell'opponente e, segnatamente, sull'autovettura Volksvagen
Golf, targa BN270FR e sul veicolo Mercedes Vito, targa EN222RN oltre interessi di mora ex D.Lgs
231/2002 e spese del monitorio.
ZI, ha presentato opposizione ex art.650 cpc avverso detto decreto ingiuntivo, al fine di ottenerne la revoca, previa immediata sospensione della relativa esecutorietà ex art. 642 cpc.
ZI, a motivo dell'opposizione, ha eccepito: -la nullità dell' opposto decreto, per la nullità del relativo procedimento notificatorio, irritualmente avvenuto in data 18 settembre 2019, in assenza del destinatario odierno opponente, a mani del portiere dello stabile ex art.139 cpc;
ha in particolare lamentato il mancato rispetto delle chiare previsioni del precitato articolo, per l'omessa redazione da parte dell'ufficiale giudiziario notificante della relazione attestante l'assenza del destinatario ed il mancato invio della raccomandata di legge prevista per la notifica a terzi in assenza del destinatario. Al riguardo, ha aggiunto di aver ricevuto il plico da parte del portiere dello stabile, tale NO TT, soltanto in data 28 settembre 2019;
-nel merito, la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, perché basato su una pretesa creditoria fondata su fatture arbitrariamente emesse per importi eccessivi ovvero incongrui, per lavorazioni altrettanto arbitrariamente effettuate dalla OS.
OS RO di EN RO & C sas, si è costituita in giudizio per contestare la tardività dell'opposizione ed il carattere dilatorio e defatigatorio dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Conclusosi negativamente il procedimento di mediazione avviato dalla società opposta su invito del giudice, che, nell'accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto, aveva invero ravvisato, profili di conciliabilità del presente giudizio, la causa, passa oggi in decisione, sufficientemente istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, mediante prova testimoniale e mediante acquisizione di documenti fatti oggetto di ordine di esibizione a carico di soggetto terzo.
-1- La presente opposizione, benchè tardivamente proposta, è ammissibile e procedibile.
pagina 3 di 8
L'opponente ha dimostrato difatti di aver ricevuto, soltanto in data 28 settembre 2019, dal portiere dello stabile di propria residenza, il plico postale contenente l'opposta ingiunzione, da questi ricevuto in data 18 settembre.
La dichiarazione scritta resa da detto usciere, tale TT NO, prodotta in allegato all'atto di opposizione (doc. 8), specie se lette alla luce dei principi di derivazione eurocomunitari, dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 9479/2023), porta indubbiamente a giustificare l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, dato che, pur in assenza di contratto scritto, si è nella fattispecie, al cospetto di obbligazioni derivanti da un rapporto contrattuale concluso da un soggetto consumatore, che ha diritto di dolersi, anche tardivamente, qualora vittima di pratiche commerciali ritenute scorrette.
L'opposizione è tuttavia da rigettare, stante l'infondatezza dell'eccepita nullità per difetto della relativa notifica e, nel merito, per essere rimasta priva di supporto probatorio utile al relativo accoglimento.
-2- Va disattesa infatti l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, dato che, come noto, secondo quanto disposto, dall'art.156, comma 3 cpc, “ La nullità non può mai essere pronunciata, se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass.24899/2022;
n.19795/2017), nell'ipotesi, come quella di specie, in cui nella relata di notificazione ex art. 139 cpc non sia indicato il mancato rinvenimento delle persone indicate enll'art.139 cpc, la notifica è valida se vi è prova della ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che i relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
Nel caso, la stessa parte opponente, sebbene al fine di giustificare le ragioni della tardività della propria opposizione, ha allegato al ricorso, la dichiarazione del portiere dello stabile, che attesta la consegna
“…ai OR ZI (non ricordo se alla moglie o al marito) il 28 settembre 2019 il ricorso per ingiunzione di pagamento del Tribunale di Firenze ricevuto il 18 settembre 2019 non avendo incontrato prima i signori ZI poiché assenti” (vd. doc.8), l'opposta ha poi allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata n.668388368166
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