Trib. Locri, sentenza 03/02/2024, n. 65
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Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 735/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
QU ME, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) alla via Nazionale Ionica n. 174, presso lo studio dell'Avv. Paola
Dimasi, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
Banco di Napoli S.p.A. (P.I: 04485191219), in persona della dott.ssa Maria
Fiore, facoltizzata da procura speciale rilasciata dal dott. Francesco Guido, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Galletta, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 9 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, QU ME ha convenuto in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come precisate nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6,
c.p.c.: “ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo dal 2002 al 2014 la convenuta
Banco di Napoli Spa ha applicato illegittimamente sul conto corrente dell'attore tassi di interessi
a debito in misura superiore rispetto al tasso soglia antiusura stabilito per legge e che per tale motivo l'attore ha corrisposto la complessiva somma di €. 32846,26 a titolo di interessi debitori usurari come da consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Carlo MURDOLO e che l'attore ha diritto di ripetere dalla convenuta Banco di Napoli Spa la somma di €. 32.846,26 a titolo di interessi debitori usurari illegittimamente corrisposti nel periodo dal 2002 al 2014, ovvero che l'attore ha diritto alla rettifica del saldo del conto corrente medesimo oggetto di causa.
CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rimborsare all'attore IL ME la somma di €.
32.846,26 per interessi usurari corrisposti illegittimamente nel periodo dal 2002 al 2014, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, il tutto con interessi legali come per legge, ovvero, in via subordinata, ove il giudice ritenga di non poter accogliere la domanda di ripetizione delle somme, condannare la convenuta
Banca alla rettifica del saldo del conto corrente oggetto di causa per la somma di €. 32.846,26 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. ACCERTARE e DICHIARARE che nel periodo dal 2009 al 2011 è stata prelevata illegittimamente, senza titolo, in contanti, in più tranche, dal conto corrente dell'attore, per mezzo di distinte prive di firma o con firma falsa e senza autorizzazione dell'attore, la complessiva somma di €. 114.270,00 e che l'attore ha diritto alla ripetizione dalla convenuta della predetta somma, oltre interessi legali e risarcimento del danno. CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare all'attore IL
ME la somma di €. 114.270,00, oltre interessi legali, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a ristoro di quanto illegittimamente e senza titolo prelevato dal suo conto corrente nel periodo dal 2009 al 2011.
CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale
- 2 - rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni patiti dall'attore per colpa della condotta illegittima della convenuta, a titolo di danno biologico e morale l'inadempimento contrattuale, le condotte integranti estremi di reato penale subite, per le sofferenze, i patemi d'animo, le preoccupazioni, le angosce per l'assenza di liquidità, per i pignoramenti e le richieste di pagamento subite, per danno biologico alla vita di relazione e alla serenità familiare, che si quantificano sin d'ora in complessivi €. 40.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa di cui si fa espressa richiesta.
CONDANNARE, inoltre, la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, comprese quelle di mediazione civile e degli onorari di causa, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante creditore”.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di: - intrattenere con Banco di
Napoli S.p.A. un rapporto di conto corrente identificato al n. 0027/2216 -
1000/4084;
- nel corso del rapporto, dall'anno 2002 all'anno 2014, la banca ha applicato interessi debitori superiori al tasso soglia antiusura, percependo illegittimamente la somma di euro 32.846,26;
- dall'anno 2009 all'anno 2011 dal conto corrente suddetto sono state prelevate indebitamente somme di denaro per un totale di euro 114.270,00, mediante distinte di prelievo in contanti prive di firma ovvero con firma falsa;
- vano è stato l'esperimento del tentativo di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2018, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli S.p.A., la quale ha eccepito: - la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento ai versamenti solutori effettuati dal correntista-attore sul conto corrente oggetto di causa in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
-
l'infondatezza della domanda, attesa l'applicazione di tassi conformi alla legge;
-
l'infondatezza della domanda risarcitoria, per mancanza di responsabilità della banca per i prelievi effettuati sul conto corrente dell'attore;
- l'esistenza di una ricognizione del debito dell'attore a favore della banca;
- la decadenza dal diritto di impugnativa;
-
l'infondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore. La società convenuta ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare e/o pregiudiziale, con riferimento al rapporto di conto corrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di ogni
e qualsivoglia preteso diritto e/o azione di contestazione di poste ritenute illegittime e/o
- 3 - indebite, ivi comprese eventuali rimesse solutorie, nonché della domanda di ripetizione ex art.
2033 c.c., di qualsivoglia pagamento che controparte assume essere indebito e/o illegittimo, effettuati in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente e di risarcimento danni;
nel merito, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto. - in ogni caso con vittoria e competenze di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica grafologica e contabile. Sono state invece disattese le richieste di prova per testi di entrambe le parti in quanto oggetto di prova per tabulas, nonché la richiesta di interrogatorio formale in quanto irrilevante. Precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.10.2023 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Va in primo luogo precisato che parte attrice ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito e in via subordinata di rettifica del saldo del conto corrente, per cui l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata da parte convenuta non è idonea a paralizzare la pretesa attorea, attesa la sussistenza dell'interesse ad agire al fine di ottenere l'accertamento e l'eventuale rettifica dell'estratto conto in costanza di rapporto. La circostanza, infatti, che in mancanza di chiusura del conto non è si è cristallizzata la posizione di dare/avere tra correntista e istituto di credito con successivo pagamento del conto finale,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA
QU ME, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Monasterace (RC) alla via Nazionale Ionica n. 174, presso lo studio dell'Avv. Paola
Dimasi, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
Banco di Napoli S.p.A. (P.I: 04485191219), in persona della dott.ssa Maria
Fiore, facoltizzata da procura speciale rilasciata dal dott. Francesco Guido, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Galletta, in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al giorno 9 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, QU ME ha convenuto in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come precisate nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6,
c.p.c.: “ACCERTARE E DICHIARARE che nel periodo dal 2002 al 2014 la convenuta
Banco di Napoli Spa ha applicato illegittimamente sul conto corrente dell'attore tassi di interessi
a debito in misura superiore rispetto al tasso soglia antiusura stabilito per legge e che per tale motivo l'attore ha corrisposto la complessiva somma di €. 32846,26 a titolo di interessi debitori usurari come da consulenza tecnica di parte a firma del Dott. Carlo MURDOLO e che l'attore ha diritto di ripetere dalla convenuta Banco di Napoli Spa la somma di €. 32.846,26 a titolo di interessi debitori usurari illegittimamente corrisposti nel periodo dal 2002 al 2014, ovvero che l'attore ha diritto alla rettifica del saldo del conto corrente medesimo oggetto di causa.
CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rimborsare all'attore IL ME la somma di €.
32.846,26 per interessi usurari corrisposti illegittimamente nel periodo dal 2002 al 2014, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, il tutto con interessi legali come per legge, ovvero, in via subordinata, ove il giudice ritenga di non poter accogliere la domanda di ripetizione delle somme, condannare la convenuta
Banca alla rettifica del saldo del conto corrente oggetto di causa per la somma di €. 32.846,26 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. ACCERTARE e DICHIARARE che nel periodo dal 2009 al 2011 è stata prelevata illegittimamente, senza titolo, in contanti, in più tranche, dal conto corrente dell'attore, per mezzo di distinte prive di firma o con firma falsa e senza autorizzazione dell'attore, la complessiva somma di €. 114.270,00 e che l'attore ha diritto alla ripetizione dalla convenuta della predetta somma, oltre interessi legali e risarcimento del danno. CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare all'attore IL
ME la somma di €. 114.270,00, oltre interessi legali, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a ristoro di quanto illegittimamente e senza titolo prelevato dal suo conto corrente nel periodo dal 2009 al 2011.
CONDANNARE la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale
- 2 - rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni patiti dall'attore per colpa della condotta illegittima della convenuta, a titolo di danno biologico e morale l'inadempimento contrattuale, le condotte integranti estremi di reato penale subite, per le sofferenze, i patemi d'animo, le preoccupazioni, le angosce per l'assenza di liquidità, per i pignoramenti e le richieste di pagamento subite, per danno biologico alla vita di relazione e alla serenità familiare, che si quantificano sin d'ora in complessivi €. 40.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa di cui si fa espressa richiesta.
CONDANNARE, inoltre, la convenuta BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, comprese quelle di mediazione civile e degli onorari di causa, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipante creditore”.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di: - intrattenere con Banco di
Napoli S.p.A. un rapporto di conto corrente identificato al n. 0027/2216 -
1000/4084;
- nel corso del rapporto, dall'anno 2002 all'anno 2014, la banca ha applicato interessi debitori superiori al tasso soglia antiusura, percependo illegittimamente la somma di euro 32.846,26;
- dall'anno 2009 all'anno 2011 dal conto corrente suddetto sono state prelevate indebitamente somme di denaro per un totale di euro 114.270,00, mediante distinte di prelievo in contanti prive di firma ovvero con firma falsa;
- vano è stato l'esperimento del tentativo di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2018, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli S.p.A., la quale ha eccepito: - la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento ai versamenti solutori effettuati dal correntista-attore sul conto corrente oggetto di causa in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione;
-
l'infondatezza della domanda, attesa l'applicazione di tassi conformi alla legge;
-
l'infondatezza della domanda risarcitoria, per mancanza di responsabilità della banca per i prelievi effettuati sul conto corrente dell'attore;
- l'esistenza di una ricognizione del debito dell'attore a favore della banca;
- la decadenza dal diritto di impugnativa;
-
l'infondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore. La società convenuta ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare e/o pregiudiziale, con riferimento al rapporto di conto corrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di ogni
e qualsivoglia preteso diritto e/o azione di contestazione di poste ritenute illegittime e/o
- 3 - indebite, ivi comprese eventuali rimesse solutorie, nonché della domanda di ripetizione ex art.
2033 c.c., di qualsivoglia pagamento che controparte assume essere indebito e/o illegittimo, effettuati in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di restituzione delle somme prelevate dal conto corrente e di risarcimento danni;
nel merito, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto. - in ogni caso con vittoria e competenze di causa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica grafologica e contabile. Sono state invece disattese le richieste di prova per testi di entrambe le parti in quanto oggetto di prova per tabulas, nonché la richiesta di interrogatorio formale in quanto irrilevante. Precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.10.2023 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. Va in primo luogo precisato che parte attrice ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito e in via subordinata di rettifica del saldo del conto corrente, per cui l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata da parte convenuta non è idonea a paralizzare la pretesa attorea, attesa la sussistenza dell'interesse ad agire al fine di ottenere l'accertamento e l'eventuale rettifica dell'estratto conto in costanza di rapporto. La circostanza, infatti, che in mancanza di chiusura del conto non è si è cristallizzata la posizione di dare/avere tra correntista e istituto di credito con successivo pagamento del conto finale,
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