Trib. Trapani, sentenza 05/08/2024, n. 532
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Testo completo
N. R.G. 967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2022, avente ad oggetto la
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO NADIA C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ALAGNA SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nonché del Curatore speciale, avv. Sammartano Fabio
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con
[...] CP_1
pagina 1 di 10
in data 18.12.2012, (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012) e che dalla loro unione era nato un unico figlio: (12.05.2011). Per_1
Riferiva che i costanti atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito la avevano, da un lato, spinta a denunciarlo e, dall'altro, ad incoare un procedimento per la separazione personale con addebito.
Rappresentava che, con ordinanza presidenziale dell'1.07.2020, erano stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo del minore alla madre;
assegnazione della casa Persona_2 familiare alla madre affinché l'abitasse con il figlio;
diritto di visita del padre nei confronti del figlio una volta a settimana presso lo spazio neutro;
corresponsione di complessivi € 350,00 da parte del (di cui € 200,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore ed € 150,00 per la moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status del 14.12.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Chiedeva confermarsi l'affido esclusivo della prole, evidenziando che il minore aveva assistito ad episodi di violenza, oltre che ad esserne stato vittima, nonchè che il padre non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dall'ordinanza presidenziale, né sul piano dell'esercizio del diritto di visita, né dal punto di vista economico.
Affermava di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, con sacrificio delle proprie ambizioni e di essere disoccupata;
pertanto, chiedeva la conferma del regime economico adottato in via
pagina 2 di 10
interlocutoria, comprensivo dell'ordine di pagamento diretto nei confronti dell'INPS.
Infine, sottolineata la gravità dei comportamenti del , tali da CP_1
aver determinato l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, avanzava originariamente richiesta di trasferimento della residenza propria e del figlio minore nel suo Paese
d'origine, la Polonia o, in subordine, di ivi poter trascorrere le vacanze, per un periodo continuativo di quindici giorni.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento, tuttavia contestando le ulteriori domande.
In particolare, si opponeva all'accoglimento del chiesto affido monogenitoriale della prole, manifestando, altresì, la volontà di incontrare il figlio al di fuori dello spazio neutro, al fine di intrattenere con il medesimo una relazione affettiva improntata alla spontaneità.
Chiedeva, inoltre, di esser gravato del mantenimento del solo figlio, per un importo non superiore ad € 250,00 al mese. Da ultimo non svolgeva ulteriori difese.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente manteneva invariato il regime personale e patrimoniale cristallizzato in sede di separazione. Nella stessa sede, venivano incaricati il Consultorio familiare e i Servizi sociali territorialmente competenti di relazionare sull'andamento degli incontri padre-figlio in spazio neutro e, in seguito, di effettuare una valutazione del nucleo e sulla necessità di attivare interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto della prole.
In corso di causa, disposta l'apertura di diversi subprocedimenti, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse del figlio minore della coppia e, a parziale modifica dell'assetto vigente, in accoglimento del
pagina 3 di 10
suggerimento medio tempore fornito dal C.P.G. all'uopo delegato, pure considerata la previa concessione di incontri liberi da parte della madre, veniva concesso al padre di trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana in autonomia, con l'obbligo di riaccompagnare il minore presso i locali dello spazio neutro, allo scopo di assicurare la supervisione dei servizi.
Indi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2022, avente ad oggetto la
“scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARUSO NADIA C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. ALAGNA SALVATORE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nonché del Curatore speciale, avv. Sammartano Fabio
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con
[...] CP_1
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in data 18.12.2012, (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Trapani, al n. 53, p. I, ufficio n. 1, anno 2012) e che dalla loro unione era nato un unico figlio: (12.05.2011). Per_1
Riferiva che i costanti atteggiamenti prevaricatori e violenti del marito la avevano, da un lato, spinta a denunciarlo e, dall'altro, ad incoare un procedimento per la separazione personale con addebito.
Rappresentava che, con ordinanza presidenziale dell'1.07.2020, erano stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affidamento esclusivo del minore alla madre;
assegnazione della casa Persona_2 familiare alla madre affinché l'abitasse con il figlio;
diritto di visita del padre nei confronti del figlio una volta a settimana presso lo spazio neutro;
corresponsione di complessivi € 350,00 da parte del (di cui € 200,00 CP_1
per il mantenimento del figlio minore ed € 150,00 per la moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale sullo status del 14.12.2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio.
Chiedeva confermarsi l'affido esclusivo della prole, evidenziando che il minore aveva assistito ad episodi di violenza, oltre che ad esserne stato vittima, nonchè che il padre non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dall'ordinanza presidenziale, né sul piano dell'esercizio del diritto di visita, né dal punto di vista economico.
Affermava di essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, con sacrificio delle proprie ambizioni e di essere disoccupata;
pertanto, chiedeva la conferma del regime economico adottato in via
pagina 2 di 10
interlocutoria, comprensivo dell'ordine di pagamento diretto nei confronti dell'INPS.
Infine, sottolineata la gravità dei comportamenti del , tali da CP_1
aver determinato l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, avanzava originariamente richiesta di trasferimento della residenza propria e del figlio minore nel suo Paese
d'origine, la Polonia o, in subordine, di ivi poter trascorrere le vacanze, per un periodo continuativo di quindici giorni.
*****
Si costituiva tardivamente il resistente aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento, tuttavia contestando le ulteriori domande.
In particolare, si opponeva all'accoglimento del chiesto affido monogenitoriale della prole, manifestando, altresì, la volontà di incontrare il figlio al di fuori dello spazio neutro, al fine di intrattenere con il medesimo una relazione affettiva improntata alla spontaneità.
Chiedeva, inoltre, di esser gravato del mantenimento del solo figlio, per un importo non superiore ad € 250,00 al mese. Da ultimo non svolgeva ulteriori difese.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente manteneva invariato il regime personale e patrimoniale cristallizzato in sede di separazione. Nella stessa sede, venivano incaricati il Consultorio familiare e i Servizi sociali territorialmente competenti di relazionare sull'andamento degli incontri padre-figlio in spazio neutro e, in seguito, di effettuare una valutazione del nucleo e sulla necessità di attivare interventi di sostegno alla genitorialità e/o di supporto della prole.
In corso di causa, disposta l'apertura di diversi subprocedimenti, veniva nominato un curatore speciale nell'interesse del figlio minore della coppia e, a parziale modifica dell'assetto vigente, in accoglimento del
pagina 3 di 10
suggerimento medio tempore fornito dal C.P.G. all'uopo delegato, pure considerata la previa concessione di incontri liberi da parte della madre, veniva concesso al padre di trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana in autonomia, con l'obbligo di riaccompagnare il minore presso i locali dello spazio neutro, allo scopo di assicurare la supervisione dei servizi.
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