Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2024, n. 1380
TRIB Torre Annunziata
Sentenza
13 maggio 2024
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13 maggio 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2042/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.03.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 572/2021 TRA S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Franco Oliva, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Vincenzo Sicignano sito in Castellammare di Stabia, Viale Europa, 102
APPELLANTE
E
CO PO, n.q. di titolare della impresa individuale “Panificio di CO PO” con sede in Lettere al Corso Vittorio Emanuele III, n. 109
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.03.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, CO PO conveniva in giudizio la Cartotecnica Creativa Scarl per sentire annullare il decreto ingiuntivo n. 10/2019 emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata. In particolare, deduceva che con il decreto ingiuntivo n. 10/2019 il Giudice di pace ingiungeva all'opponente a pagare la somma di euro 4.516,93;
che era titolare dell'omonima impresa individuale “Panificio di CO PO” sita in Lettere e ivi esercitante attività artigianale volta alla “produzione di pane e altri prodotti di panetteria”;
che in virtù di precedenti rapporti commerciali trattenuti con la società S.C.A.R.L. Cartotenica Creativa, si era rivolto alla stessa per una partita di scatole per panettoni occorrenti a coprire la corrispondente produzione del Natale 2017 (il panificio necessitava di circa mille scatole);
che il panificio contava di una modesta clientela e già possedeva in magazzino circa 2.000,00 scatole di panettoni costituenti giacenza di un ordine simile effettuato per l'anno precedente;
che con la detta giacenza il panificio aveva coperto buona parte della produzione anche per il corrente anno 2017;
che il panificio era certo di
1
aver concluso i rapporti commerciali instaurati con l'opposta pertanto contestava l'avversa pretesa creditoria fondata sulla fattura n. 6 del 24-01-2018;
che non aveva sottoscritto alcun contratto per la fornitura della merce riportata nella fattura contestata;
che la fattura oggetto di contestazione non aveva alcun valor probatorio e risultava emessa in assenza di uno specifico e valido contratto tra le parti. Si costituiva in giudizio la S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rappresentante p.t., la quale ribadiva di aver eseguito, a favore dell'opponente, la fornitura di materiali cartacei per la quale era stata emessa la fattura n. 6 del 24-01-2018 per un importo complessivo di euro 4.516,93 iva inclusa;
a riprova di ciò produceva le offerte e gli scambi di mail avvenuti tra le parti. Chiedeva inoltre la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le prove richieste – prove testi e CTU informatica – non venivano ammesse. Con la sentenza n. 572/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata, ritenendo che mancasse la prova della consegna della merce, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 10/2019. Condannava parte opposta al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la indicata sentenza la S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rappresentante p.t., con atto ritualmente notificato, ha proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., l'errata valutazione dei documenti prodotti e la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., in particolare la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati. Il Panificio di CO PO, in persona del titolare legale rapp.te p.t., nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi nel giudizio di appello sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr notifica via pec del 07.04.2021 all'indirizzo estratto dal Reginde del difensore dell'appellata del primo grado di giudizio, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna allegate in formato telematico in data 14.04.2021) 2. L'appello è ammissibile in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito dal deposito della sentenza impugnata (sentenza depositata in data 15.02.2021 ed appello notificato via pec in data 07-04.2021). L'appello è altresì procedibile, essendo la causa stata iscritta al ruolo in data 14.04.2021.
2.1Sempre in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Parte appellante impugna la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso dichiara: “agli atti vi sono le fatture e le scritture contabili ma non vi è prova della consegna della merce ivi indicata nelle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio che, per tali motivi, va revocato”.
2
Nel censurare siffatta motivazione parte appellante evidenzia che la circostanza della mancata consegna della merce era pacifica tra le parti, vertendo il thema decidendum piuttosto sull'effettiva commissione o meno della predetta merce, che nell'assunto della società
APPELLANTE
E
CO PO, n.q. di titolare della impresa individuale “Panificio di CO PO” con sede in Lettere al Corso Vittorio Emanuele III, n. 109
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.03.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, CO PO conveniva in giudizio la Cartotecnica Creativa Scarl per sentire annullare il decreto ingiuntivo n. 10/2019 emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata. In particolare, deduceva che con il decreto ingiuntivo n. 10/2019 il Giudice di pace ingiungeva all'opponente a pagare la somma di euro 4.516,93;
che era titolare dell'omonima impresa individuale “Panificio di CO PO” sita in Lettere e ivi esercitante attività artigianale volta alla “produzione di pane e altri prodotti di panetteria”;
che in virtù di precedenti rapporti commerciali trattenuti con la società S.C.A.R.L. Cartotenica Creativa, si era rivolto alla stessa per una partita di scatole per panettoni occorrenti a coprire la corrispondente produzione del Natale 2017 (il panificio necessitava di circa mille scatole);
che il panificio contava di una modesta clientela e già possedeva in magazzino circa 2.000,00 scatole di panettoni costituenti giacenza di un ordine simile effettuato per l'anno precedente;
che con la detta giacenza il panificio aveva coperto buona parte della produzione anche per il corrente anno 2017;
che il panificio era certo di
1
aver concluso i rapporti commerciali instaurati con l'opposta pertanto contestava l'avversa pretesa creditoria fondata sulla fattura n. 6 del 24-01-2018;
che non aveva sottoscritto alcun contratto per la fornitura della merce riportata nella fattura contestata;
che la fattura oggetto di contestazione non aveva alcun valor probatorio e risultava emessa in assenza di uno specifico e valido contratto tra le parti. Si costituiva in giudizio la S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rappresentante p.t., la quale ribadiva di aver eseguito, a favore dell'opponente, la fornitura di materiali cartacei per la quale era stata emessa la fattura n. 6 del 24-01-2018 per un importo complessivo di euro 4.516,93 iva inclusa;
a riprova di ciò produceva le offerte e gli scambi di mail avvenuti tra le parti. Chiedeva inoltre la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le prove richieste – prove testi e CTU informatica – non venivano ammesse. Con la sentenza n. 572/2021 il giudice di pace di Torre Annunziata, ritenendo che mancasse la prova della consegna della merce, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 10/2019. Condannava parte opposta al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la indicata sentenza la S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rappresentante p.t., con atto ritualmente notificato, ha proposto appello chiedendone la riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento del gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., l'errata valutazione dei documenti prodotti e la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c., in particolare la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati. Il Panificio di CO PO, in persona del titolare legale rapp.te p.t., nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi nel giudizio di appello sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr notifica via pec del 07.04.2021 all'indirizzo estratto dal Reginde del difensore dell'appellata del primo grado di giudizio, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna allegate in formato telematico in data 14.04.2021) 2. L'appello è ammissibile in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito dal deposito della sentenza impugnata (sentenza depositata in data 15.02.2021 ed appello notificato via pec in data 07-04.2021). L'appello è altresì procedibile, essendo la causa stata iscritta al ruolo in data 14.04.2021.
2.1Sempre in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Parte appellante impugna la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso dichiara: “agli atti vi sono le fatture e le scritture contabili ma non vi è prova della consegna della merce ivi indicata nelle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio che, per tali motivi, va revocato”.
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Nel censurare siffatta motivazione parte appellante evidenzia che la circostanza della mancata consegna della merce era pacifica tra le parti, vertendo il thema decidendum piuttosto sull'effettiva commissione o meno della predetta merce, che nell'assunto della società
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