Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7797
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. F B acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.11.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 16183/2023 RG Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. A P, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti (pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, nella persona del Direttore generale Dr. Ing , Controparte_1 CP_2 con sede legale in 80145 Napoli (NA) alla Via Comunale del Principe 13/A, rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. M L, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13, (pec: Email_2
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2020 al 31.12.2022 dell'importo di € 1.385,70 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
per parte resistente:
“per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.9.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1 Cont
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, svolgendo un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su sei giorni settimanali;
- che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla
- che in particolare per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2022, non ha mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risulta pacificamente dai cedolini allegati, né ha mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Sulla base di tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Cont Fissata udienza di discussione al 05.11.2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso, nonché la decadenza. Contr Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art.
25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004;
che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario);
che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. F B acquisite le note sostitutive dell'udienza del 5.11.2024 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 16183/2023 RG Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. A P, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti (pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, nella persona del Direttore generale Dr. Ing , Controparte_1 CP_2 con sede legale in 80145 Napoli (NA) alla Via Comunale del Principe 13/A, rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. M L, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13, (pec: Email_2
- convenuta -
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , Controparte_3 in persona del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2020 al 31.12.2022 dell'importo di € 1.385,70 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
per parte resistente:
“per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso perché affetto da decadenza e prescrizione e comunque infondato in fatto e diritto e, in ogni caso, non provato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.9.2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1 Cont
- di lavorare alle dipendenze della convenuta, svolgendo un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su sei giorni settimanali;
- che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla
- che in particolare per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2022, non ha mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risulta pacificamente dai cedolini allegati, né ha mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Sulla base di tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte_1 rassegnando le conclusioni esposte. Cont Fissata udienza di discussione al 05.11.2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso, nonché la decadenza. Contr Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art.
25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004;
che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario);
che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che il ricorrente ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di
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