Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 3266/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3266/2023 R.G. vertente TRA MM RL. P. IVA 03237510783, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonia Nigro;

OPPONENTE
EN EN S.p.A. P. Iva 06655971007, in persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;

OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/pagamento fatture/eccezione di prescrizione;

Conclusioni: come in atti e come da verbale di udienza del 5.11.2024;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 10.10.2023 la società MM RL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 647/2023 emesso il 25.07.2023 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. 1923/2023 e notificato l'1.9.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro € 40.351,53, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre spese del monitorio e successive occorrende, per il mancato pagamento delle n. 21 fatture allegate al monitorio. Quale unico motivo di contestazione MM S.r.l. ha eccepito l'intervenuta prescrizione biennale dei crediti portati dalle seguenti fatture: - fattura n. 3056341535 del 07.09.2019 di importo pari ad €
4.537,68;
- fattura n. 4000977152 del 09.01.2020 di importo pari ad € 2.655,01;
- fattura n. 4008593183 del 07.02.2020 di importo pari ad € 1.658,10;
- fattura n. 4015267975 del 07.03.2020 di importo pari ad € 1.781,48;
- fattura n. 4022520730 del 06.04.2020 di importo pari ad € 1.100,51;
- fattura n. 4044293516 del 07.07.2020 di importo pari ad € 1.423,45;
- fattura n. 4060558720 del 08.09.2020 di importo pari ad € 3.416,23;
per una somma complessiva pari ad € 16.572,46. Ha chiesto pertanto “…accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 647/2023 emesso il 25.07.2023 dal Tribunale ordinario di Cosenza su procedimento monitorio radicato al R.G. 1923/2023 a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., e notificato in data 01.09.2023, in quanto infondato ed erroneo e comunque non dovuta la somma così come richiesta”.
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///
Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c del 5.1.2024 la prima udienza di comparizione per la data del 5 marzo 2024 e sottoposta d'ufficio con il medesimo decreto la questione circa la sottoposizione della domanda alla mediazione obbligatoria ex l. 28/2010, l'opponente, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 16.1.2024 ha depositato verbale negativo del 12.12.2023 per mancato accordo dinanzi l'Organismo di Mediazione.
/// ENEL EN S.p.A. si è costituita con comparsa depositata il 18.1.2024 contestando la fondatezza della eccezione di prescrizione, precisando che la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, precisando che, sebbene con la legge di Bilancio del 2018 all'articolo 1 comma 10 il termine di prescrizione è stato ridotto da cinque a due anni, per quanto concerne le fatture la cui scadenza di pagamento è successiva, quanto al settore elettrico, al 1° marzo 2018, tale disciplina, tuttavia, non si applica “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”, cosicché, in tal caso, il termine di prescrizione resta quinquennale e decorre dal giorno successivo alla scadenza della fattura, quando cioè il credito diviene esigibile e, quindi, da quando “l'opposta ha avuto contezza dei consumi effettivamente registrati dal misuratore”. Nello specifico EN EN ha rilevato essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione, da essa opposta indicati in tre istanze di reclamo, rispettivamente del 30 settembre 2020, del 19 gennaio 2022 e dell'11 aprile 2022 con i quali l'opponente MM RL avrebbe riconosciuto la sussistenza del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c. Ha quindi concluso chiedendo “concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione
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