Trib. Mantova, sentenza 02/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

143/24
RE BLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice nel giudizio n. 143/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
IS IG (C.F.: [...]) assistito dall'avv. Vittorio Grilli e dall'avv. Marco Nicolini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Previtali, 20
- Bergamo (indirizzo telematico: marco.nicolini@bergamo.pecavvocati.it) come da nomina
in atti;

RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- letto il ricorso n. 143/24 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da CU LU ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;

- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV CCI;

- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori
informazioni;


ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-
2-2023;
Trib. Verona 20-9-2022;
con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass.
18-8-2017 n. 20187);

rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come
-
prescritto dall'art. 65 CCI, non avendo mai svolto attività imprenditoriale ed essendo da anni lavoratore dipendente;
osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi avv. Sara Zaniboni senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto
-
dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e del suo nucleo familiare (di cui fa parte anche la compagna attualmente disoccupata) e, quindi, esclusa dalla liquidazione;

ritenuto che

, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del
-
titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi