Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17705
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17705
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
GIUDICE dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8607 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, a cui è riunita causa civile di primo grado iscritta al n. 715 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv.ti Veronica Miceli e Monica Nocentini per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Luciani per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6859/23 questo Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti. Nel prosieguo, ritenuto necessario verificare, al fine di accertare la praticabilità delle condizioni di cui all'accordo nelle more raggiunto dalle parti, la stabile e regolare ripresa della frequentazione padre -figlio, in procinto di riattivarsi secondo quanto emerso all'udienza del 30.5.2023, ha disposto rinvio, ulteriormente concesso all'udienza del 3.10.2023 onde consentire alle parti la definitiva determinazione delle condizioni di frequentazione del minore. Pertanto le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:


1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
3) Il figlio minore CR è affidato congiuntamente;
le decisioni di maggiore
importanza relative all'educazione, all'istruzione,alla salute e alla residenza abituale
del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo
conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle
questioni di ordinaria amministrazione , la potestà potrà essere esercitata
separatamente.
4) Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre a Roma nella casa familiare di via della Martinica 175 Scala G int.12, che
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