Trib. Paola, sentenza 26/01/2024, n. 78

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 26/01/2024, n. 78
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 78
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa S S Presidente relatore dott.ssa F L Giudice dott. M R G, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. G D L, sito in San L (Cs) alla via Strada U Trav. B n. 4, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 28.04.2022;
attore
E
, nata a [...] L (Cs) in data 21.07.1962, elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. V P, sito in San L (Cs) alla Piazza Monumento 1, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data
2.09.2022;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 28.04.2022, ha proposto domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.09.1987 in San CP_1
L (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. A, parte II, anno 1987), in costanza del quale sono nati due figli, il 14.04.1989 e Persona_1 Persona_2
1
l'1.06.1992, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. A fondamento della domanda ha dedotto l'impossibile ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo trascorsi quasi dieci anni di ininterrotta separazione dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nel giudizio di separazione definito con il decreto n.
1668/2012 del 26.04.2012, con cui sono state omologate le condizioni tra essi concordate;
con nota trasmessa a mezzo racc. a/r in data 8.11.2021, ha manifestato alla moglie la volontà di addivenire alla pronuncia in via consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione e, quindi, con la previsione del proprio obbligo di corrisponderle mensilmente un assegno per il suo mantenimento pari a euro 200,00;
tanto in considerazione del venir meno, medio tempore, delle condizioni sottese al mantenimento previsto in sede di separazione consensuale dei coniugi in favore dei due figli (prevedenti la corresponsione per ciascuno della somma mensile di euro 200,00), attesa la maggiore età e sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
la sua situazione economica ha subito un decremento rispetto al passato, in quanto, pur essendo ancora in servizio presso la Polizia di
Stato, non è più impiegato per i servizi esterni attivi, in ragione delle proprie attuali condizioni di salute, sicché percepisce una retribuzione mensile netta pari alla somma di euro 1.333,00;
invece, la situazione economica della moglie è migliorata rispetto a quella in essere al momento della separazione, in quanto la stessa ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza;
in ogni caso, considerato l'importo dell'indennità di trattamento di fine rapporto che lo stesso (ancora dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di sovraintendente) percepirà al momento del suo collocamento in quiescenza, ha rappresentato la propria disponibilità a versare alla coniuge, in via definitiva, un assegno divorzile una tantum al fine di assolvere sia all'onere del suo mantenimento, sia a quello di corresponsione della percentuale dell'anzidetta indennità di trattamento di fine rapporto a lei spettante in riferimento agli effettivi anni di matrimonio intercorsi;
in particolare, si è impegnato a trasferire alla moglie la quota del 50% di un compendio immobiliare sito in San L in comproprietà tra i coniugi. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva da emettere nelle more del giudizio e la previsione del proprio obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 divorzile una tantum costituito dal trasferimento della quota di sua spettanza del compendio immobiliare sito nel Comune di San L in comproprietà tra i coniugi, con vittoria delle spese di lite.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 2.09.2022, pur aderendo alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , si è Parte_1 fermamente opposta all'avversa richiesta di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile una tantum (comprensivo anche della quota del TFR del coniuge a lei spettante) consistente nel trasferimento della quota, pari al 50%, del compendio immobiliare sito in San
2
L nella titolarità del marito. Ha, infatti, rilevato di non aver alcun interesse a detto trasferimento immobiliare, rappresentando, altresì, di essersi impegnata, in sede di separazione consensuale dei coniugi, a cedere la propria quota del compendio immobiliare in questione al figlio al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, sebbene, poi, Persona_2 tale trasferimento non è stato effettuato perché non in grado di sostenere le relative spese.
Inoltre, ha contestato la congruità dell'importo mensile di euro 200,00, propostole dal marito per il proprio mantenimento. Quindi, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con la condanna di quest'ultimo alla Parte_1 corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari alla somma mensile di euro 600,00 ovvero a quella maggiore ritenuta dovuta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 7.10.2022, depositata in pari data, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n.
898/1970
. In particolare, tenuto conto della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, dell'assenza di riscontri (alla luce della documentazione depositata in atti) di un effettivo peggioramento delle condizioni reddituali di rispetto a quelle Parte_1 esistenti al momento della separazione consensuale dei coniugi (risalente al 2012) e della percezione da parte di del reddito di cittadinanza pari alla somma mensile di euro CP_1
299,90 (con il conseguente sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni reddituali), è stato disposto che continuasse a versare alla moglie, in via provvisoria, entro il Parte_1 giorno ventotto di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro Org 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale, con visto del 14.10.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, l'attore con memoria integrativa depositata il 7.11.2022, nel riportarsi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha rassegnato le conclusioni ivi indicate, chiedendo, relativamente all'assegno divorzile spettante alla moglie, la conferma di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 7.10.2022.
Altresì, con comparsa depositata l'11.11.2022, la
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