Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La sig.ra NA AR, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Giorgi del Foro di Trapani
Attore opponente
CONTRO
PI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La
Spezia
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, la sig.ra AR proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di una somma pari ad €. 16.567,36 oltre interessi legali, nonché €. 540,00 per onorari ed
€. 145,50, oltre accessori dovuti per legge;
Conveniva, quindi, la PI S.r.l chiedendo che venisse dichiarato il decreto ingiuntivo opposto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace stante il difetto di legittimazione attiva della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva e l'inefficacia della cessione del credito sul debitore ceduto;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta del credito;
infine evidenziava che l'importo dovuto non era quello indicato nel decreto opposto.
Si costituiva il creditore opposto, la PI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza dei motivi dedotti in assenza di prova.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del Decreto opposto e, successivamente esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art.183 cpc nonché veniva disposta CTU contabile al fine di accertare
l'importo effettivamente dovuto dalla parte debitrice;
causa veniva rinviata per le precisazioni delle rispettive conclusioni con i termini di cui all'art.190.
Queste venivano precisate nelle note scritte depositate dai rispettivi procuratori, entro i termini previsti la causa veniva assunta in decisione.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La sig.ra NA AR, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Giorgi del Foro di Trapani
Attore opponente
CONTRO
PI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La
Spezia
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, la sig.ra AR proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di una somma pari ad €. 16.567,36 oltre interessi legali, nonché €. 540,00 per onorari ed
€. 145,50, oltre accessori dovuti per legge;
Conveniva, quindi, la PI S.r.l chiedendo che venisse dichiarato il decreto ingiuntivo opposto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace stante il difetto di legittimazione attiva della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva e l'inefficacia della cessione del credito sul debitore ceduto;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta del credito;
infine evidenziava che l'importo dovuto non era quello indicato nel decreto opposto.
Si costituiva il creditore opposto, la PI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza dei motivi dedotti in assenza di prova.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del Decreto opposto e, successivamente esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art.183 cpc nonché veniva disposta CTU contabile al fine di accertare
l'importo effettivamente dovuto dalla parte debitrice;
causa veniva rinviata per le precisazioni delle rispettive conclusioni con i termini di cui all'art.190.
Queste venivano precisate nelle note scritte depositate dai rispettivi procuratori, entro i termini previsti la causa veniva assunta in decisione.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare
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