Trib. Campobasso, sentenza 26/07/2024, n. 786

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 26/07/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 786
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

Proc. R.G.C. 654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 654 del ruolo contenzioso dell'anno 2024, vertente tra
CA EN EM (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Lattanzio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via IV Novembre n. 6;

RECLAMANTE
E
AMCO – ASSET MANAGMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638) e, per essa, IFIS NPL SERVICING S.P.A. (C.F. 04602210272), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro
Luciani, sito in Campobasso, via Cardarelli n. 23;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE N. 14 - CAMPOBASSO RECLAMATI
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.

Premesso che: con ricorso depositato il 15.4.2024 AR LE ZE ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, emessa in data 25.3.2024, dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Campobasso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. n. 43/2023, con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva .
Lamenta l'odierno reclamante l'erroneità dell'ordinanza che non ha disposto
l'estinzione della procedura esecutiva nella parte in cui: non ha ritenuto
l'inefficacia del precetto pur non essendo stato depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, nel termine previsto ex art. 557 co. 2 c.p.c.;
ha ritenuto sanato il predetto vizio in ragione della mancata proposizione di opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. ad opera della parte debitrice;
ha ritenuto che la doglianza avanzata dalla parte esecutata fosse finalizzata a contestare
l'intervenuta scadenza del termine di efficacia del precetto.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: l'irregolarità ovvero incompletezza della procedura di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, in ragione della mancanza del deposito, nel termine di quindici giorni dalla restituzione degli atti dall'ufficiale giudiziario, del precetto che aveva preceduto la notifica del pignoramento e al quale quest'ultimo si riferiva, posto che il creditore procedente aveva depositato, al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura, un precetto precedente rispetto a quello richiamato nel pignoramento.
Si è costituita la parte reclamata AMCO, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del reclamo.
La causa è stata riservata per la decisione.
***
Osserva
Il reclamo è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. e rimessione degli atti al GE onde procedere alla liquidazione dei compensi eventualmente spettanti agli ausiliari per l'attività professionale prestata in favore della procedura.
In via preliminare, occorre evidenziare che il reclamo è ammissibile ai sensi dell'art. 630 co. 3 c.p.c., in base al quale “Contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con
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