Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7383
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7383
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 06/11/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3819 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Viscardi, presso il quale elettivamente domicilia;

- ricorrente -

E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Renino, presso il quale elettivamente domicilia;

- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato – senza soluzione di continuità - alle dipendenze della signora dal 01/03/2006 al 05/11/2021 con mansioni di collaboratrice CP_1
domestica;
di aver svolto la propria attività lavorativa sotto il potere gerarchico, direttivo e disciplinare della convenuta;
di essersi occupata delle pulizie della casa, della preparazione dei pasti, dell'acquisto dei beni alimentari e della stiratura dei vestiti;
di avere lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro il Martedì, dalle ore
15:00 alle ore 18:00, ed il Venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, per un totale di circa 35 ore al mese, percependo la somma di € 192,00 mensili, pari ad € 6 all'ora;
di essere stata licenziata oralmente in data 5.11.2021.
1


Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcunché a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi retributivi non goduti, per 13^ mensilità e
TFR, lamentando altresì il mancato versamento dei contributi previdenziali, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare intercorso con la convenuta un rapporto di lavoro subordinato dal 01/03/2006 al 05/11/2021, con qualifica di Colf, livello 1 per il periodo 01/03/2006 – 28/02/2007 ed livello D per il periodo 01/03/2007 –
05/11/2021 o, in subordine, nel diverso livello e da altra data che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria;
riconoscere il proprio diritto alle differenze retributive e contributive indicate nel ricorso;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.770,65 di cui Euro 4.713,98 a titolo di TFR, per le causali descritte nel conteggio allegato al ricorso, oltre interessi legali ex articolo
1284, I° e IV° comma, c.c., e rivalutazione monetaria. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda ne ha dedotto l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per inesistenza della procura ad litem.
Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso, precisando di avere contattato di volta in volta e senza sistematicità la ricorrente per attività di stiratura di abiti e biancheria, dietro pagamento a forfait di euro 15,00 per ogni singola prestazione concordata;
ha evidenziato che non era preordinato tra le parti un giorno o un orario fisso di intervento e che, in media, la ricorrente ha eseguito la prestazione occasionalmente richiesta un paio di volte al mese. Ha poi precisato che tale attività, sporadica, occasionale e svolta in autonomia, senza vincolo di subordinazione, non è stata resa dalla ricorrente nel corso del 2011 ed a fine 2019, in particolare dal primo novembre 2019 al 15 gennaio 2020, allorquando
l'immobile della stessa è stato interessato da lavori di ristrutturazione. CP_1
******
Sono infondate le eccezioni sollevate sulla procura alle liti depositata agli atti dal procuratore della ricorrere, vertendosi in tema di procura 'digitalizzata', ossia di procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.
La firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a
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